Procedimento Disciplinare e penale nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria

Com’è noto, il personale indicato dall’art. 57 c.p.p. della Polizia di Stato e, tra i militari, delle Guardie di Finanza e dei Carabinieri svolge i compiti di Polizia Giudiziaria. Le sezioni di Polizia Giudiziaria dipendono dai Magistrati delle Procure che dirigono gli uffici ove sono istituite e ciò per quel che concerne i compiti indicati dall’art. 55 c.p.p.

Ciò comporta che di frequente i militari e il personale della Polizia di Stato a ciò preposti si trovino a svolgere funzioni di Polizia giudiziaria.

Rispetto all’esercizio di queste funzioni, l’art. 16 disp.att. c.p.p. prevede che in caso di omessa denuncia, oppure di parziale, negligente, omessa o ritardata esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o comunque in caso di violazione delle norme che regolano le attività di Polizia Giudiziaria, l’Ufficiale o l’Agente di PG è sottoposto a procedimento disciplinare da iniziativa del Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto presta servizio.

In questo caso occorre osservare che:

-) l’art. 17 disp.att. c.p.p. regola il procedimento disciplinare senza prevedere un termine di inizio e conclusione dello stesso, talché sorge la necessità di individuare il rapporto che intercorre tra il procedimento disciplinare e quello penale eventualmente pendente per gli stessi fatti.

-) la responsabilità disciplinare per i fatti previsti dall’art. 16 disp. att. c.p.p. è facilmente sovrapponibile a quelle previste dall’Ordinamento Militare e dal DPR n. 737/1981. Occorre quindi chiarire se uno stesso fatto possa dar luogo, oltre all’eventuale giudizio penale, a due procedimenti disciplinari paralleli: uno svolto secondo il Codice militare o il DPR n. 737/1981 a seconda dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente e l’altro svolto dalla Commissione prevista dall’art. 17 disp.att.c.p.p. venendo in rilievo atti di competenza del personale di Polizia Giudiziaria.

1) Termini del procedimento disciplinare per la Polizia Giudiziaria per fatti oggetto di procedimento penale.

Per quel che riguarda il primo quesito, possono trarsi le risposte dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2019, secondo la quale il personale di PG deve essere ritenuto destinatario delle regole promananti dall’art. 5 comma 4 della legge n. 97/2001 che è valido per tutto il settore del Pubblico Impiego. Ne consegue che il procedimento disciplinare – anche se riguardante funzioni di PG – deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della  sentenza penale all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare e concludersi entro i successivi centottanta giorni.

2) Contemporanea pendenza di procedimenti disciplinari.

In merito al secondo quesito, l’art. 16, terzo comma, disp. att. c.p.p., dispone che “fuori delle trasgressioni previste dal comma prima”, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.

Sulla base di tale premessa, riportiamo le considerazioni della Corte Costituzionale, secondo le quali “La sussistenza, accanto al rapporto di impiego o di servizio con la pubblica amministrazione di appartenenza, del richiamato legame funzionale con l’autorità giudiziaria giustifica la soggezione ad un duplice ordine di sanzioni disciplinari. Questa duplice dipendenza (dall’amministrazione di appartenenza e, per l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, dall’autorita’ giudiziaria) determina la soggezione alle sanzioni disciplinari stabilite dall’ordinamento proprio di ciascun ufficiale o agente ed applicate dagli organi amministrativi competenti, e, ad un tempo, la soggezione distinta alle sanzioni disciplinari specificamente previste per le trasgressioni relative alle funzioni di polizia giudiziaria, comminate da organi appositi (art. 16 disp. att. cod. proc. pen.)” (Corte Costituzionale, sentenza n. 394 del 1998).

È possibile quindi che vi siano due diverse procedure disciplinari e ciò peraltro, come osserva la giurisprudenza (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., (ud. 24/06/2020) 31-07-2020, n. 964) è giustificato dal fatto che i due tipi di sanzioni “vanno ad incidere su piani distinti, riguardando le sanzioni disciplinari previste dall’art. 16 delle disp. att. c.p.p. l’attività funzionale di polizia giudiziaria, con la sospensione dall’impiego (ovvero l’esonero dal servizio presso le sezioni nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell’articolo 56 comma 1 lettera b)”. Il procedimento disciplinare previsto dagli artt. 17 e 16 disp.att.c.p.p. si pone quindi su un piano parallelo rispetto a quello del procedimento disciplinare previsto dall’ordinamento  di appartenenza dell’ufficiale od agente di PG.

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