Guida all’accertamento delle mansioni di fatto, quale presupposto per determinare l’inquadramento superiore del lavoratore
Le mansioni di fatto e quelle di inquadramento
L’art. 2103 c.c.
L’accertamento delle mansioni
Mansioni di fatto e promiscue
Applicazioni pratiche
Caso 1 (rilevanza di tempo e qualità della mansione superiore)
Caso 2 (rilevanza della qualità della mansione)
Caso 3 (rilevanza del Contratto Collettivo)
Mansioni superiori per sostituire altri dipendenti
L’art. 2103 c.c.
L’accertamento delle mansioni
Mansioni di fatto e promiscue
Applicazioni pratiche
Caso 1 (rilevanza di tempo e qualità della mansione superiore)
Caso 2 (rilevanza della qualità della mansione)
Caso 3 (rilevanza del Contratto Collettivo)
Mansioni superiori per sostituire altri dipendenti
– Le mansioni di fatto e quelle di inquadramento.
L’articolo 2103 del Codice Civile stabilisce al primo ed al quarto comma che il lavoratore deve di regola essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Per comprendere questo concetto bisogna tener presente che:
L’articolo 2103 del Codice Civile stabilisce al primo ed al quarto comma che il lavoratore deve di regola essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Per comprendere questo concetto bisogna tener presente che:
– le mansioni di inquadramento sono quelle che vengono assegnate al lavoratore nel suo contratto di lavoro. Sulla base di queste mansioni viene poi determinata la retribuzione.
– le mansioni di fatto sono quelle che il lavoratore svolge effettivamente, durante le sue giornate lavorative.
È quindi possibile che il datore di lavoro assuma il dipendente per svolgere una mansione (inquadramento), ma poi, per esigenze non previste (mancanza di personale, incremento dei carichi di lavoro, meriti e capacità del lavoratore od altro), lo adibisca di fatto a svolgere una mansione superiore.
– le mansioni di fatto sono quelle che il lavoratore svolge effettivamente, durante le sue giornate lavorative.
È quindi possibile che il datore di lavoro assuma il dipendente per svolgere una mansione (inquadramento), ma poi, per esigenze non previste (mancanza di personale, incremento dei carichi di lavoro, meriti e capacità del lavoratore od altro), lo adibisca di fatto a svolgere una mansione superiore.
– L’art. 2013 codice civile.
L’art. 2103 c.c. si occupa di questa dinamica, precisando che, se al dipendente vengono assegnate mansioni superiori rispetto quelle indicate nel suo contratto, egli deve anche ricevere una retribuzione maggiore, cioè quella prevista per la qualifica superiore, per tutto il periodo nel quale ha svolto quella mansione.
Se la mansione superiore non è stata assegnata per sostituire altri dipendenti ed è stata svolta per sei mesi, allora il dipendente, oltre alla maggiore retribuzione, ha anche diritto ad essere definitivamente inquadrato nella qualifica superiore.
Nella pratica quotidiana, tuttavia, individuare le mansioni di fatto effettivamente svolte dal lavoratore non è sempre un compito agevole, soprattutto quando il lavoratore si trova a svolgere mansioni appartenenti a diverse qualifiche.
Le mansioni sono generalmente previste e descritte dai contratti collettivi (questa descrizione viene definita declaratoria contrattuale), i quali delineano in astratto i compiti che un lavoratore deve svolgere per appartenere a una determinata qualifica. Tale descrizione astratta, sebbene fondamentale come riferimento, non sempre corrisponde perfettamente alla realtà operativa di ogni lavoratore.
L’art. 2103 c.c. si occupa di questa dinamica, precisando che, se al dipendente vengono assegnate mansioni superiori rispetto quelle indicate nel suo contratto, egli deve anche ricevere una retribuzione maggiore, cioè quella prevista per la qualifica superiore, per tutto il periodo nel quale ha svolto quella mansione.
Se la mansione superiore non è stata assegnata per sostituire altri dipendenti ed è stata svolta per sei mesi, allora il dipendente, oltre alla maggiore retribuzione, ha anche diritto ad essere definitivamente inquadrato nella qualifica superiore.
Nella pratica quotidiana, tuttavia, individuare le mansioni di fatto effettivamente svolte dal lavoratore non è sempre un compito agevole, soprattutto quando il lavoratore si trova a svolgere mansioni appartenenti a diverse qualifiche.
Le mansioni sono generalmente previste e descritte dai contratti collettivi (questa descrizione viene definita declaratoria contrattuale), i quali delineano in astratto i compiti che un lavoratore deve svolgere per appartenere a una determinata qualifica. Tale descrizione astratta, sebbene fondamentale come riferimento, non sempre corrisponde perfettamente alla realtà operativa di ogni lavoratore.
– L’accertamento della mansioni.
Per determinare con esattezza le mansioni di fatto svolte, è necessario svolgere un processo articolato in diverse fasi (cfr. Cassazione lavoro n. 6174/2016):
Per determinare con esattezza le mansioni di fatto svolte, è necessario svolgere un processo articolato in diverse fasi (cfr. Cassazione lavoro n. 6174/2016):
1. Individuazione dei compiti quotidiani. Il primo passo consiste nell’osservare e identificare i compiti che il dipendente svolge quotidianamente su indicazione del datore di lavoro.
2. Confronto con i contratti collettivi. Una volta raccolte le informazioni sui compiti svolti, questi devono essere confrontati con la descrizione delle varie mansioni contenuta nel contratto collettivo applicato.
3. Verifica della corrispondenza con le qualifiche. Infine, si deve determinare quale qualifica, tra quelle descritte dai contratti collettivi, coincide maggiormente con i compiti effettivamente svolti dal lavoratore.
4. Prove. E’ il lavoratore a dover dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori. Per far ciò è indispensabile utilizzare diverse fonti di informazione:
Gli ordini di servizio scritti e trasmessi al lavoratore rappresentano una prova documentale diretta dei compiti assegnati.
Inoltre, è spesso necessario ricorrere a testimonianze di chi ha materialmente osservato il lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Questi testimoni possono fornire una descrizione concreta e dettagliata delle attività lavorative quotidiane.
Gli ordini di servizio scritti e trasmessi al lavoratore rappresentano una prova documentale diretta dei compiti assegnati.
Inoltre, è spesso necessario ricorrere a testimonianze di chi ha materialmente osservato il lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Questi testimoni possono fornire una descrizione concreta e dettagliata delle attività lavorative quotidiane.
In conclusione, sebbene l’articolo 2103 del Codice Civile offra una base giuridica chiara, la pratica di determinare le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori richiede un’analisi approfondita e metodica, da effettuare attraverso un’attenta raccolta e confronto delle informazioni disponibili.
– Mansioni di fatto promiscue.
Capita spesso che un dipendente venga adibito a mansioni rientranti in parte nella qualifica nella quale è effettivamente inquadrato ed in parte in una qualifica superiore. In questi casi, è possibile che il lavoratore abbia diritto ad un inquadramento superiore.
Le regole da seguire, stabilite dalla Corte di Cassazione, sono le seguenti:
Capita spesso che un dipendente venga adibito a mansioni rientranti in parte nella qualifica nella quale è effettivamente inquadrato ed in parte in una qualifica superiore. In questi casi, è possibile che il lavoratore abbia diritto ad un inquadramento superiore.
Le regole da seguire, stabilite dalla Corte di Cassazione, sono le seguenti:
«in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale» (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 22/09/2020) 08/02/2021, n. 2969. Vedi anche Cass. Civ. 22/12/2009 n. 26978, Cass. Civ. 18/3/2011 n. 6303).
«il parametro per determinare il livello del lavoro non è la maggiore quantità, numerica o temporale, di specifiche mansioni espletate (nell’ambito di quelle complessivamente svolte), bensì la loro qualità: la misura con cui esse siano idonee a qualificare il livello di professionalità del lavoratore: qualità che resta tuttavia idonea nel limite di un contributo non occasionale o sporadico nell’ambito del lavoro complessivo. E pertanto, come questa Corte ha ripetutamente osservato, ove siano espletate mansioni promiscue e la contrattazione collettiva non preveda lo specifico parametro di prevalenza, questa deve essere accertata non in base ad un esame quantitativo delle mansioni inferiori e delle mansioni superiori espletate, bensì in base alla natura delle attività stessa, che non abbia presenza sporadica od occasionale, in quanto idonea a qualificare ed esprimere il livello di professionalità del lavoro stesso» (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 08/03/2000) 08/03/2000, n. 2637; Cass. 23 marzo 1999n. 2744, e giurisprudenza ivi richiamata).
«il parametro per determinare il livello del lavoro non è la maggiore quantità, numerica o temporale, di specifiche mansioni espletate (nell’ambito di quelle complessivamente svolte), bensì la loro qualità: la misura con cui esse siano idonee a qualificare il livello di professionalità del lavoratore: qualità che resta tuttavia idonea nel limite di un contributo non occasionale o sporadico nell’ambito del lavoro complessivo. E pertanto, come questa Corte ha ripetutamente osservato, ove siano espletate mansioni promiscue e la contrattazione collettiva non preveda lo specifico parametro di prevalenza, questa deve essere accertata non in base ad un esame quantitativo delle mansioni inferiori e delle mansioni superiori espletate, bensì in base alla natura delle attività stessa, che non abbia presenza sporadica od occasionale, in quanto idonea a qualificare ed esprimere il livello di professionalità del lavoro stesso» (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 08/03/2000) 08/03/2000, n. 2637; Cass. 23 marzo 1999n. 2744, e giurisprudenza ivi richiamata).
In sintesi, secondo la Cassazione, per accertare se le mansioni superiori di fatto sono prevalenti rispetto all’inquadramento occorre seguire alcune regole:
– Qualità della mansione: l’inquadramento di un lavoratore si determina in base alla qualità delle mansioni espletate e non solo alla quantità di tempo dedicato. Se un lavoratore svolge regolarmente mansioni che necessitano di una competenza specifica, non importa quanto tempo vi abbia dedicato nel corso della giornata o del mese, ha comunque diritto alla retribuzione (od all’inquadramento) prevista dal contratto collettivo per la mansione superiore.
– Continuità della mansione: la mansione superiore deve comunque essere svolta con continuità. Il trattamento retributivo del livello superiore non matura se la relativa mansione è stata svolta in poche o sporadiche occasioni.
– Regole particolari del Contratto Collettivo: deve comunque verificarsi se nel CCNL applicato vi sono regole particolari che disciplinano le mansioni promiscue.
– Applicazioni pratiche.
Seguono alcune applicazioni pratiche dei principi appena indicati:
Caso 1 (rilevanza di tempo e qualità della mansione superiore)
Un recente caso di cui ci siamo occupati riguarda un lavoratore impiegato in un centro sportivo adibito alla pulizia degli impianti per le prime due ore di lavoro ed alla manutenzione delle apparecchiature sportive per le successive sei ore.
Per stabilire il livello di inquadramento ai sensi dell’art. 2103 c.c., si devono seguire alcuni passaggi, specie se le mansioni appartengono a diversi livelli.
Una volta individuati i compiti svolti dal dipendente, occorre esaminare il contratto collettivo applicato, ovvero il CCNL Impianti Sportivi e Palestre.
Terzo Livello
Secondo il CCNL Impianti Sportivi e Palestre, il terzo livello include lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, richiedenti particolari conoscenze tecniche ed esperienza. Esempi includono:
– Operatori sanitari (massaggiatori sportivi, massofisioterapisti)
– Operatori gestionali ausiliari dello sport
– Capo scuderia
– Operaio specializzato provetto, come l’addetto al rifacimento di campi sportivi
– Contabile/impiegato amministrativo che, in autonomia operativa, gestisce complessi sistemi contabili e amministrativi
Quarto Livello
Il quarto livello comprende lavoratori che eseguono compiti operativi, inclusi quelli di vendita e attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche, come:
– Aiuto allenatore/istruttore
– Addetto al customer care con provata esperienza
– Magazziniere
– Bagnino, se abilitato
– Contabile d’ordine
– Promoter
– Operaio specializzato per la manutenzione di macchine, impianti e attrezzature
Applicazione pratica
Pulizia degli Impianti 2 ore
La pulizia degli impianti è tipicamente una mansione meno specializzata, associata al Quinto Livello, il quale include attività che non richiedono particolari conoscenze tecniche e sono prevalentemente operative e manuali. Un esempio specifico di mansione di quinto livello è proprio l’addetto alle pulizie.
Manutenzione degli Impianti 6 ore
La manutenzione degli impianti è una mansione che richiede competenze tecniche e può essere associata al Quarto Livello, che include operai specializzati per la manutenzione di macchine, impianti e attrezzature.
In questo caso è chiaro che il lavoratore dedichi la maggior parte del suo tempo di lavoro (75% delle ore lavorative) alla manutenzione degli impianti, che è più specializzata rispetto alla pulizia.
Quindi l’analisi delle mansioni di fatto e del CCNL fa emergere questi dati:
1. Quantità di Tempo: il dipendente trascorre la maggior parte del tempo (75%) svolgendo attività di manutenzione, che rientrano nel quarto livello.
2. Rilevanza delle Mansioni: La manutenzione degli impianti è più specializzata, viene svolta per un tempo significativamente superiore.
3. Impegno e Specializzazione: La manutenzione degli impianti richieda competenze tecniche, l’attività principale e prevalente è la manutenzione degli impianti.
4. Regole particolari del CCNL: Il CCNL Palestre ed impianti sportivi regola le mansioni promiscue, ribadendo sostanzialmente i dettami della Cassazione, e precisando che il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista per le mansioni superiori esercitate, se queste sono prevalenti. Per attività prevalente deve intendersi quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
Conclusione
In base a questa analisi, il dipendente deve essere inquadrato nel quarto livello del CCNL Palestre ed impianti sportivi. Anche se svolge contemporaneamente mansioni di manutenzione degli impianti (quarto livello) e di pulizia (quinto livello), poiché la prima mansione è prevalente sia per il tempo dedicato sia per la professionalità e continuità dell’attività svolta.
Un recente caso di cui ci siamo occupati riguarda un lavoratore impiegato in un centro sportivo adibito alla pulizia degli impianti per le prime due ore di lavoro ed alla manutenzione delle apparecchiature sportive per le successive sei ore.
Per stabilire il livello di inquadramento ai sensi dell’art. 2103 c.c., si devono seguire alcuni passaggi, specie se le mansioni appartengono a diversi livelli.
Una volta individuati i compiti svolti dal dipendente, occorre esaminare il contratto collettivo applicato, ovvero il CCNL Impianti Sportivi e Palestre.
Terzo Livello
Secondo il CCNL Impianti Sportivi e Palestre, il terzo livello include lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, richiedenti particolari conoscenze tecniche ed esperienza. Esempi includono:
– Operatori sanitari (massaggiatori sportivi, massofisioterapisti)
– Operatori gestionali ausiliari dello sport
– Capo scuderia
– Operaio specializzato provetto, come l’addetto al rifacimento di campi sportivi
– Contabile/impiegato amministrativo che, in autonomia operativa, gestisce complessi sistemi contabili e amministrativi
Quarto Livello
Il quarto livello comprende lavoratori che eseguono compiti operativi, inclusi quelli di vendita e attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche, come:
– Aiuto allenatore/istruttore
– Addetto al customer care con provata esperienza
– Magazziniere
– Bagnino, se abilitato
– Contabile d’ordine
– Promoter
– Operaio specializzato per la manutenzione di macchine, impianti e attrezzature
Applicazione pratica
Pulizia degli Impianti 2 ore
La pulizia degli impianti è tipicamente una mansione meno specializzata, associata al Quinto Livello, il quale include attività che non richiedono particolari conoscenze tecniche e sono prevalentemente operative e manuali. Un esempio specifico di mansione di quinto livello è proprio l’addetto alle pulizie.
Manutenzione degli Impianti 6 ore
La manutenzione degli impianti è una mansione che richiede competenze tecniche e può essere associata al Quarto Livello, che include operai specializzati per la manutenzione di macchine, impianti e attrezzature.
In questo caso è chiaro che il lavoratore dedichi la maggior parte del suo tempo di lavoro (75% delle ore lavorative) alla manutenzione degli impianti, che è più specializzata rispetto alla pulizia.
Quindi l’analisi delle mansioni di fatto e del CCNL fa emergere questi dati:
1. Quantità di Tempo: il dipendente trascorre la maggior parte del tempo (75%) svolgendo attività di manutenzione, che rientrano nel quarto livello.
2. Rilevanza delle Mansioni: La manutenzione degli impianti è più specializzata, viene svolta per un tempo significativamente superiore.
3. Impegno e Specializzazione: La manutenzione degli impianti richieda competenze tecniche, l’attività principale e prevalente è la manutenzione degli impianti.
4. Regole particolari del CCNL: Il CCNL Palestre ed impianti sportivi regola le mansioni promiscue, ribadendo sostanzialmente i dettami della Cassazione, e precisando che il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista per le mansioni superiori esercitate, se queste sono prevalenti. Per attività prevalente deve intendersi quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
Conclusione
In base a questa analisi, il dipendente deve essere inquadrato nel quarto livello del CCNL Palestre ed impianti sportivi. Anche se svolge contemporaneamente mansioni di manutenzione degli impianti (quarto livello) e di pulizia (quinto livello), poiché la prima mansione è prevalente sia per il tempo dedicato sia per la professionalità e continuità dell’attività svolta.
Caso 2 (rilevanza della qualità della mansione)
Una vicenda significativa è quella trattata dalla sentenza della Cassazione dell’08.08.2017, n. 19725 che ha riguardato l’applicazione del CCNL Personale di terra del trasporto aereo e attività aeroportuali.
Un lavoratore impiegato in una società di gestione aeroportuale è stato inquadrato con la qualifica di centrista addetto ai servizi di rampa livello 3. Lo stesso dipendente è stato adibito di fatto anche alle mansioni di responsabile di turno appartenenti al livello superiore 2B.
Queste mansioni superiori sono state svolte 4 volte al mese per un turno di otto ore e due volte alla settimana per due ore (quindi circa 48 ore al mese)
Per stabilire il livello di inquadramento ai sensi dell’art. 2103 c.c., si devono seguire gli stessi passaggi visti in precedenza.
Una volta individuati i compiti svolti dal dipendente, occorre esaminare il contratto collettivo applicato, ovvero il CCNL del personale di terra del trasporto aereo.
Livello 3
Secondo il CCNL, il terzo livello include gli Addetti di Scalo preposti a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and found bagagli, centraggio aa/mm, assistenza aa/mm (rampa).
Livello 2B
Il superiore livello 2B comprende lavoratori che svolgono mansioni di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali.
A titolo esemplificativo, tra gli altri, appartengono a questo livello i responsabili in turno aree operative, nonché i responsabili in turno aree gestionali.
Applicazione pratica
Centrista addetto servizi rampa 26 ore settiman.
Il centrista addetto ai servizi di rampa è tipicamente una mansione di ampia autonomia, associata al Livello 3, il quale include attività di concetto, seppur di particolare importanza.
Responsabile in turno 12 ore settiman.
Il responsabile di turno implica mansioni che il contratto collettivo definisce “di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro”. Queste funzioni, associate al livello 2B, sono caratterizzate da discrezionalità di poteri e/o responsabilità.
In questo caso è chiaro che il lavoratore dedichi la maggior parte del suo tempo di lavoro (66% delle ore lavorative) come centrista di rampa, mentre la mansione più specializzata – ovvero quella di responsabile in turno – è svolta per il restante 33% del tempo di lavoro.
Quindi l’analisi delle mansioni di fatto e del CCNL fa emergere questi dati:
1. Quantità di Tempo: il dipendente trascorre la maggior parte del tempo (66%) svolgendo attività di Centrista, che rientrano nel livello 3 assegnatogli.
2. Qualità delle Mansioni: la funzione di responsabile in turno è più specializzata, tanto da essere definita di “alto contenuto professionale” dal contratto; la stessa viene tuttavia svolta per un tempo significativamente inferiore rispetto le altre mansioni.
3. Impegno e Specializzazione: La funzione di responsabile richiede esperienza e competenze tecniche a differenza di quella di centrista che è mansione di concetto. La mansione di responsabile in turno è quindi più qualificante e prevalente rispetto alle mansioni di centrista.
4. Regole particolari del CCNL: Il CCNL non prevede alcuna regola specifica per le mansioni promiscue. Troveranno quindi piena applicazione i criteri dettati sul tema dalla giurisprudenza.
Conclusione
In base a questa analisi, il dipendente è stato inquadrato nel livello 2B del CCNL del personale di terra del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali. Anche se ha svolto contemporaneamente mansioni di responsabile in turno (livello 2B) per un tempo inferiore e di centrista per un tempo maggiore (livello 3), la prima mansione è stata giudicata prevalente per la professionalità e continuità dell’attività svolta.
Una vicenda significativa è quella trattata dalla sentenza della Cassazione dell’08.08.2017, n. 19725 che ha riguardato l’applicazione del CCNL Personale di terra del trasporto aereo e attività aeroportuali.
Un lavoratore impiegato in una società di gestione aeroportuale è stato inquadrato con la qualifica di centrista addetto ai servizi di rampa livello 3. Lo stesso dipendente è stato adibito di fatto anche alle mansioni di responsabile di turno appartenenti al livello superiore 2B.
Queste mansioni superiori sono state svolte 4 volte al mese per un turno di otto ore e due volte alla settimana per due ore (quindi circa 48 ore al mese)
Per stabilire il livello di inquadramento ai sensi dell’art. 2103 c.c., si devono seguire gli stessi passaggi visti in precedenza.
Una volta individuati i compiti svolti dal dipendente, occorre esaminare il contratto collettivo applicato, ovvero il CCNL del personale di terra del trasporto aereo.
Livello 3
Secondo il CCNL, il terzo livello include gli Addetti di Scalo preposti a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and found bagagli, centraggio aa/mm, assistenza aa/mm (rampa).
Livello 2B
Il superiore livello 2B comprende lavoratori che svolgono mansioni di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali.
A titolo esemplificativo, tra gli altri, appartengono a questo livello i responsabili in turno aree operative, nonché i responsabili in turno aree gestionali.
Applicazione pratica
Centrista addetto servizi rampa 26 ore settiman.
Il centrista addetto ai servizi di rampa è tipicamente una mansione di ampia autonomia, associata al Livello 3, il quale include attività di concetto, seppur di particolare importanza.
Responsabile in turno 12 ore settiman.
Il responsabile di turno implica mansioni che il contratto collettivo definisce “di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro”. Queste funzioni, associate al livello 2B, sono caratterizzate da discrezionalità di poteri e/o responsabilità.
In questo caso è chiaro che il lavoratore dedichi la maggior parte del suo tempo di lavoro (66% delle ore lavorative) come centrista di rampa, mentre la mansione più specializzata – ovvero quella di responsabile in turno – è svolta per il restante 33% del tempo di lavoro.
Quindi l’analisi delle mansioni di fatto e del CCNL fa emergere questi dati:
1. Quantità di Tempo: il dipendente trascorre la maggior parte del tempo (66%) svolgendo attività di Centrista, che rientrano nel livello 3 assegnatogli.
2. Qualità delle Mansioni: la funzione di responsabile in turno è più specializzata, tanto da essere definita di “alto contenuto professionale” dal contratto; la stessa viene tuttavia svolta per un tempo significativamente inferiore rispetto le altre mansioni.
3. Impegno e Specializzazione: La funzione di responsabile richiede esperienza e competenze tecniche a differenza di quella di centrista che è mansione di concetto. La mansione di responsabile in turno è quindi più qualificante e prevalente rispetto alle mansioni di centrista.
4. Regole particolari del CCNL: Il CCNL non prevede alcuna regola specifica per le mansioni promiscue. Troveranno quindi piena applicazione i criteri dettati sul tema dalla giurisprudenza.
Conclusione
In base a questa analisi, il dipendente è stato inquadrato nel livello 2B del CCNL del personale di terra del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali. Anche se ha svolto contemporaneamente mansioni di responsabile in turno (livello 2B) per un tempo inferiore e di centrista per un tempo maggiore (livello 3), la prima mansione è stata giudicata prevalente per la professionalità e continuità dell’attività svolta.
Caso 3 (rilevanza del Contratto Collettivo)
In alcuni casi la norma di un contratto collettivo può avere maggiore incidenza in presenza di mansioni promiscue. Il CCNL Metalmeccanici prevede che, se un dipendente viene adibito a mansioni di diversi livelli, deve essergli attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore, “sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo”.
Seguendo questa regola, è possibile esaminare la situazione di un dipendente che di fatto svolge due mansioni come:
– l’assemblaggio di componenti meccaniche (Livello D2) per 4 giorni a settimana.
– la supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) per 1 giorno a settimana.
Livello D2
– Lavoratori con limitata autonomia che svolgono attività ordinarie in un’area determinata, richiedendo conoscenze e abilità specifiche per applicare istruzioni e procedure preimpostate.
– Esercitano limitata iniziativa di adattamento e manutenzione, interagiscono con il proprio gruppo e riportano avanzamenti operativi e anomalie usando strumenti di comunicazione digitale.
Livello C2
– Lavoratori con normale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, che svolgono attività complesse e di elevata precisione basate su conoscenze ed abilità complete della tecnologia specifica.
– Guidano un gruppo di altri lavoratori, contribuiscono all’adattamento e manutenzione dei processi, e operano con consapevolezza interdisciplinare interagendo con altre funzioni aziendali e clienti.
Applicazione pratica
1. Quantità di Tempo:
La Supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) è svolta solo un giorno a settimana, è quindi svolta regolarmente in modo non occasionale, mentre l’Assemblaggio di componenti meccaniche (Livello D2) è svolto per quattro giorni a settimana.
2 Qualità delle Mansioni:
Assemblaggio di componenti meccaniche (Livello D2) è un’attività ordinaria con limitata autonomia, mentre la Supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) è una attività complessa che necessita maggiore specializzazione e consapevolezza interdisciplinare.
3 Regole particolari del CCNL Prevalenza o Equivalenza di Tempo:
la Supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) è svolta solo un giorno a settimana, mentre l’Assemblaggio di componenti meccaniche (Livello D2) è svolto per quattro giorni a settimana. Non vi è quindi prevalenza né equivalenza di tempo tra le due mansioni.
Conclusione:
Nonostante la supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) qualifichi il livello di professionalità del lavoratore, la regola dettata dal Contratto Collettivo richiede che la mansione superiore abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Dato che la supervisione è svolta solo un giorno a settimana e non ha prevalenza né equivalenza di tempo rispetto all’assemblaggio, il lavoratore sarà inquadrato al livello della mansione prevalente in termini di tempo, cioè il Livello D2.
In alcuni casi la norma di un contratto collettivo può avere maggiore incidenza in presenza di mansioni promiscue. Il CCNL Metalmeccanici prevede che, se un dipendente viene adibito a mansioni di diversi livelli, deve essergli attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore, “sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo”.
Seguendo questa regola, è possibile esaminare la situazione di un dipendente che di fatto svolge due mansioni come:
– l’assemblaggio di componenti meccaniche (Livello D2) per 4 giorni a settimana.
– la supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) per 1 giorno a settimana.
Livello D2
– Lavoratori con limitata autonomia che svolgono attività ordinarie in un’area determinata, richiedendo conoscenze e abilità specifiche per applicare istruzioni e procedure preimpostate.
– Esercitano limitata iniziativa di adattamento e manutenzione, interagiscono con il proprio gruppo e riportano avanzamenti operativi e anomalie usando strumenti di comunicazione digitale.
Livello C2
– Lavoratori con normale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, che svolgono attività complesse e di elevata precisione basate su conoscenze ed abilità complete della tecnologia specifica.
– Guidano un gruppo di altri lavoratori, contribuiscono all’adattamento e manutenzione dei processi, e operano con consapevolezza interdisciplinare interagendo con altre funzioni aziendali e clienti.
Applicazione pratica
1. Quantità di Tempo:
La Supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) è svolta solo un giorno a settimana, è quindi svolta regolarmente in modo non occasionale, mentre l’Assemblaggio di componenti meccaniche (Livello D2) è svolto per quattro giorni a settimana.
2 Qualità delle Mansioni:
Assemblaggio di componenti meccaniche (Livello D2) è un’attività ordinaria con limitata autonomia, mentre la Supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) è una attività complessa che necessita maggiore specializzazione e consapevolezza interdisciplinare.
3 Regole particolari del CCNL Prevalenza o Equivalenza di Tempo:
la Supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) è svolta solo un giorno a settimana, mentre l’Assemblaggio di componenti meccaniche (Livello D2) è svolto per quattro giorni a settimana. Non vi è quindi prevalenza né equivalenza di tempo tra le due mansioni.
Conclusione:
Nonostante la supervisione del processo produttivo e controllo qualità (Livello C2) qualifichi il livello di professionalità del lavoratore, la regola dettata dal Contratto Collettivo richiede che la mansione superiore abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Dato che la supervisione è svolta solo un giorno a settimana e non ha prevalenza né equivalenza di tempo rispetto all’assemblaggio, il lavoratore sarà inquadrato al livello della mansione prevalente in termini di tempo, cioè il Livello D2.
L’assegnazione a mansioni superiori per sostituire altro lavoratore.
L’art. 2103, comma 7 del codice civile stabilisce che il dipendente ha diritto a un inquadramento superiore se le mansioni superiori non gli sono assegnate per sostituire un altro lavoratore.
La ragione di questa regola è dovuta al fatto che il datore di lavoro deve riconoscere il livello superiore se l’azienda necessita di quella figura professionale.
Se una posizione è temporaneamente vacante per l’assenza di un dipendente, il datore può sostituirlo con un lavoratore di qualifica inferiore, senza dover concedere a questi il livello superiore, poiché è una necessità temporanea e non una scelta aziendale.
Tuttavia, se l’azienda ha effettivamente bisogno di quella figura professionale e lascia volontariamente il posto vacante, non può far svolgere queste mansioni a un dipendente di livello inferiore senza riconoscergli la promozione, perché non si tratterebbe più di una necessità temporanea, ma di una decisione aziendale che graverebbe sulla carriera del lavoratore.
Per tale ragione l’art. 2103 c.c. prevede che, in questo caso, l’assegnazione diventi definitiva, decorsi sei mesi (od il diverso termine previsto dal Contratto collettivo) dal conferimento della mansione superiore.
L’art. 2103, comma 7 del codice civile stabilisce che il dipendente ha diritto a un inquadramento superiore se le mansioni superiori non gli sono assegnate per sostituire un altro lavoratore.
La ragione di questa regola è dovuta al fatto che il datore di lavoro deve riconoscere il livello superiore se l’azienda necessita di quella figura professionale.
Se una posizione è temporaneamente vacante per l’assenza di un dipendente, il datore può sostituirlo con un lavoratore di qualifica inferiore, senza dover concedere a questi il livello superiore, poiché è una necessità temporanea e non una scelta aziendale.
Tuttavia, se l’azienda ha effettivamente bisogno di quella figura professionale e lascia volontariamente il posto vacante, non può far svolgere queste mansioni a un dipendente di livello inferiore senza riconoscergli la promozione, perché non si tratterebbe più di una necessità temporanea, ma di una decisione aziendale che graverebbe sulla carriera del lavoratore.
Per tale ragione l’art. 2103 c.c. prevede che, in questo caso, l’assegnazione diventi definitiva, decorsi sei mesi (od il diverso termine previsto dal Contratto collettivo) dal conferimento della mansione superiore.
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