Progressione Orizzontale nelle Società Partecipate
La recente pronuncia del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, n. 4039/2024 ha segnato il raggiungimento di un rilevante riconoscimento, anche economico, per dei nostri assistiti, dipendenti di una società a partecipazione pubblica siciliana, oltre che una conferma di un principio utile anche ad altri lavoratori in situazione analoghe. Il giudice ha riconosciuto implicitamente, attraverso una pronuncia di soccombenza virtuale, il diritto di nove lavoratori nostri assistiti alla progressione orizzontale e alle relative differenze retributive arretrate. Ma cosa significa questo per i lavoratori e quali sono le implicazioni giuridiche di questa sentenza?
- Cos’è la progressione orizzontale
- Perché non era stata riconosciuta la progressione.
- La nostra tesi: le società partecipate non sono vincolate dalle regole del pubblico impiego
- Il Ruolo della Soccombenza Virtuale nella Sentenza
- Progressione Orizzontale e Società Partecipate:La normativa
- Il CCNL prevede le regole per la progressione orizzontale
- Quali Società Partecipate Devono Applicare la Progressione Orizzontale?
- Conclusioni e consigli
La progressione orizzontale è un meccanismo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), che permette ai lavoratori di avanzare all’interno della stessa categoria professionale, ottenendo un livello retributivo superiore in base all’anzianità e all’esperienza maturata. Questo tipo di avanzamento non comporta un cambiamento delle mansioni, ma riflette il riconoscimento dell’esperienza e della professionalità acquisita nel tempo.
Nel caso specifico, i ricorrenti avevano maturato il diritto a un inquadramento superiore (C1) in base al CCNL applicato, grazie ai loro anni di servizio. La società, tuttavia, non aveva riconosciuto automaticamente questa progressione, costringendo i lavoratori a rivolgersi al giudice.
L’Azienda non aveva riconosciuto la progressione economica per lungo tempo, ed in giudizio ha sostenuto che il rapporto di lavoro andava inquadrato nella disciplina dell’art. 52 D. Lgs. 165/2001, che vieta l’inquadramento superiore nel pubblico impiego, senza una procedura concorsuale o comunque una preventiva verifica dell’accrescimento della esperienza professionale del dipendente.
Un punto fondamentale della nostra tesi è stato che le società a partecipazione pubblica, come quella di cui fanno parte i nostri assistiti, non rientrano nelle stesse regole di progressione e inquadramento previste per il pubblico impiego. Infatti, tra gli Enti ai quali si applicano le regole del D.lvo n. 165/2001 non vi sono le società partecipate (art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001), sicché le regole sulle promozioni di carriera nel pubblico impiego (art. 52) non si applicano a queste.
Cosa significa in pratica? Questo crea, nelle società a partecipazione pubblica, una distinzione tra due sistemi:
1. Vincolistico per il reclutamento, perché i requisiti di accesso sono regolati dall’art. 19 del d.lvo n. 175/2016, che impone l’adozione a priori di criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
2. Privatistico per le promozioni interne, che permette alle società partecipate di applicare il diritto privato (art. 2103 del codice civile) per quanto riguarda le progressioni di carriera dei dipendenti, senza dover ricorrere ai criteri e senza dover rispettare i divieti previsti dall’art. 52 D.lvo n. 165/2001.
Questo principio, già affermato in precedenza dalla sezione lavoro della Corte di Appello di Palermo nella sentenza n. 781/2021, è stato posto alla base della nostra richiesta di riconoscere ai lavoratori il diritto alla progressione orizzontale basata sull’anzianità, senza restrizioni ulteriori.
Il ruolo della soccombenza virtuale nella sentenza
La società datrice di lavoro ha riconosciuto ai lavoratori l’inquadramento richiesto e ha corrisposto le differenze retributive arretrate, dopo che i lavoratori avevano presentato il ricorso e poco prima della sentenza.
Il Giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale, liquidando le spese legali a favore dei ricorrenti. In sostanza, la soccombenza virtuale si verifica quando il giudice valuta che, se si fosse giunti a una decisione definitiva, la parte resistente sarebbe stata soccombente. Questo principio è stato utilizzato per garantire il rimborso delle spese legali ai lavoratori, nonostante la cessazione della materia del contendere e costituisce un affermazione implicita del loro diritto alla progressione orizzontale.
Progressione Orizzontale e Società Partecipate: Un Quadro Normativo
Le società a partecipazione pubblica sono soggette a regole particolari, che spesso creano confusione rispetto ai diritti dei lavoratori. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che, sebbene tali società abbiano un capitale pubblico, il loro regime giuridico rimane privatistico. Questo significa che, in assenza di deroghe esplicite, ai rapporti di lavoro si applicano le norme del codice civile, in particolare l’art. 2103 c.c., che disciplina la modifica delle mansioni e l’inquadramento del personale.
Nel contesto delle società partecipate, non si applicano le stesse regole del pubblico impiego per quanto riguarda la progressione di carriera, che richiede procedure selettive ispirate ai principi di trasparenza e imparzialità (art. 52, D.Lgs. 165/2001). Questo è stato ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 35421/2022), che ha escluso la necessità di una procedura concorsuale per l’attribuzione di una qualifica superiore nelle società partecipate, facendo prevalere la disciplina privatistica, richiamata anche dall’art. 19 del D.lvo n. 175/2016 (T.U. sulle Società partecipate).
Questa interpretazione è coerente con il principio stabilito dalla giurisprudenza, secondo cui le società a partecipazione pubblica non possono applicare automaticamente le regole del pubblico impiego (es. art. 52 D.Lgs. 165/2001), ma devono seguire il regime del diritto privato.
Le regole della progressione orizzontale sono quelle previste dal CCNL applicato, come nel caso dei ricorrenti per i quali erano previsti:
Anzianità di servizio: Solitamente, è richiesto un periodo minimo di servizio, spesso fissato a cinque anni, senza ulteriori requisiti di merito.
Assenza di deroghe specifiche: In mancanza di norme specifiche o derogatorie, il diritto alla progressione orizzontale è automatico e non richiede valutazioni discrezionali da parte dell’azienda.
Nel CCNL applicato alla vicenda concreta, ad esempio, la prima progressione orizzontale era prevista come automatica al solo raggiungimento della prevista anzianità professionale. Le progressioni successive alla prima erano regolate secondo criteri leggermente diversi e legati alla verifica, anche tramite attestati, di una maggiore professionalità acquisita.
Ciò segna l’importanza del preventivo esame del CCNL applicato e delle regole specifiche.
Quali Società Partecipate Devono Applicare la Progressione Orizzontale?
Il meccanismo della progressione orizzontale si applica a tutte le società a partecipazione pubblica, salvo deroghe esplicite nei regolamenti interni o nei CCNL applicati. Tuttavia, alcune società, come quelle in house providing, potrebbero avere restrizioni maggiori legate alla natura dei loro rapporti con le amministrazioni pubbliche. In assenza di specifiche deroghe o limitazioni, le regole del codice civile prevalgono.
Conclusioni e Consigli per i Lavoratori
Questa sentenza rappresenta un importante riconoscimento per i diritti dei lavoratori nelle società partecipate, confermando l’applicazione della normativa privatistica al rapporto di lavoro, che consente il riconoscimento di progressioni retributive sulla base del CCNL applicato e spesso senza procedure concorsuali interne, a prescindere da resistenze da parte dell’azienda.
L’importanza della corretta interpretazione del Contratto collettivo rende fondamentale consultare un esperto di diritto del lavoro per verificare le condizioni per ottenere progressioni retributive e di carriera.
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