Trasferimento per incompatibilità ambientale. Analisi e Strumenti di tutela secondo la giurisprudenza.

Abbiamo già trattato gli aspetti del trasferimento del personale militare e della Polizia di Stato in due pregressi articoli. Sull’argomento è stata recentemente emessa una sentenza del TAR Catania, la n. 3492/2024, che è utile esaminare, perché ha annullato per eccesso di potere un trasferimento per incompatibilità ambientale disposto dall’Amministrazione, ma anche perché ha puntualizzato i vari requisiti necessari di questo tipo di provvedimento.
Peraltro, il TAR ha annullato un provvedimento discrezionale dell’Amministrazione, perché ritenuto sproporzionato. Al riguardo abbiamo già visto (in questo articolo) che il principio di proporzionalità deve essere rispettato anche nel comminare sanzioni disciplinari, nonostante la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione anche nell’emettere tali provvedimenti.
 
1) Il caso concreto. Limiti alla discrezionalità dell’Amministrazione
Nel dettaglio, un militare era stato trasferito per incompatibilità ambientale in una sede lontana oltre 200 km dalla originaria.
La motivazione del trasferimento per incompatibilità ambientale. Il primo elemento affermato è che il trasferimento per incompatibilità ambientale deve avere una motivazione differente da quella del trasferimento d’autorità.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale serve ad eliminare l’incompatibilità e non a rimediare ad una carenza d’organico. Se esistono altre sedi disponibili, meno distanti e comunque adeguate a eliminare l’incompatibilità ambientale, è illegittimo trasferire il personale in sedi più lontane.
Il TAR precisa anche che per ripianare l’organico di sedi in carenza di personale, gli strumenti sono altri, come per esempio il trasferimento d’autorità e l’assegnazione di nuove unità di militari all’uscita dei prescritti corsi di formazione per l’accesso al ruolo.
Questo principio è chiaramente affermato in questo passo della sentenza: «la ratio del trasferimento per incompatibilità ambientale, così come pocanzi rammentato, non è certo quella, in via principale, di ripianare l’organico di sedi in carenza di personale, posto che, per tale finalità, la legge mette a disposizione della p.a. altri strumenti tipici (es. trasferimenti d’autorità, assegnazione di nuove unità di militari all’uscita dei prescritti corsi di formazione per l’accesso al ruolo)».
Il principio di proporzionalità. Questa è una concreta applicazione del concetto di proporzionalità. È infatti corretto che l’Amministrazione debba provvedere alla distribuzione del personale con ampio margine di scelta (discrezionalità), ma, laddove possibile, bisogna anche bilanciare gli interessi del personale trasferito. Se è possibile effettuare una scelta meno gravosa, il provvedimento può risultare sproporzionato.
La verifica delle possibili alternative. Il TAR ha constatato come il trasferimento fosse sproporzionato, perché esistevano altre sedi disponibili, meno distanti e comunque adeguate a eliminare l’incompatibilità ambientale. L’Amministrazione non ha quindi motivato in modo sufficiente il perché abbia trasferito il dipendente nella sede più lontana e non in quelle più vicine.
Quanto spazio è concesso alla discrezionalità. Il TAR spiega inoltre come deve essere esercitata la discrezionalità. L’Amministrazione ha un ampio margine di scelta nel decidere che il dipendente debba essere trasferito. Questo è l’interesse pubblico primario. Il ricollocamento del militare trasferito per incompatibilità ambientale in una sede dove vi sia disponibilità organica è invece l’interesse pubblico secondario. In questa seconda scelta l’Amministrazione deve quindi operare un bilanciamento con gli interessi del dipendente e valutare se esistono altre sedi più vicine dove trasferirlo.
È con riguardo a questa seconda scelta che il TAR ha constatato, come detto, che esistevano altre sedi più vicine, anche con carenza di organico, e che l’Amministrazione non aveva spiegato il perché il dipendente non era stato trasferito in queste ultime.

2) La sentenza chiarisce quando il provvedimento amministrativo è corretto.
La questione dell’incompatibilità ambientale. Il ricorrente aveva contestato che il trasferimento fosse illegittimo, perché punitivo. Il fatto che aveva dato luogo alla incompatibilità ambientale era stato anche oggetto di una sanzione disciplinare. Il TAR ha chiarito che il trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere disposto a scopo punitivo. Tuttavia, ciò non esclude che lo stesso fatto storico che ha dato luogo a una sanzione disciplinare possa costituire anche la base per un provvedimento di trasferimento.
È quindi possibile che un fatto dia luogo sia ad una sanzione disciplinare, se ha alla sua base un comportamento scorretto del dipendente. Allo stesso tempo, se lo stesso fatto ha dato luogo ad una incompatibilità ambientale, è possibile disporre anche il trasferimento.
Si tratta quindi di due provvedimenti diversi, ognuno dei quali può essere impugnato a prescindere dall’altro.
Bisogna ricordare, comunque, che l’incompatibilità ambientale può anche essere causata da fattori esterni, che non sono dipesi da violazioni del dipendente da trasferire.
La mancata audizione personale del ricorrente. Il militare aveva anche contestato il fatto che, nonostante la sua richiesta di audizione, l’Amministrazione non l’avesse convocato. Il TAR ha rigettato il motivo legato alla mancata audizione del ricorrente, evidenziando che, pur configurandosi come un vizio procedurale, esso non ha avuto un impatto concreto sul procedimento. Questo perché il ricorrente non ha fornito elementi specifici che avrebbe potuto rappresentare in sede di audizione, né ha dimostrato come questi avrebbero potuto influenzare la decisione. Peraltro, le peculiarità personali e familiari del ricorrente erano già state esaminate nel procedimento disciplinare, quindi non è stato ravvisato alcun pregiudizio derivante dalla mancata audizione.
La censura sulla discriminazione sindacale. Il ricorrente aveva sostenuto che il trasferimento era discriminatorio, in quanto connesso alla sua attività sindacale. Anche questa censura è stata respinta.
L’art. 1479-bis del Codice dell’Ordinamento Militare vieta i trasferimenti senza intesa con l’associazione sindacale, ma fa salvi i casi di incompatibilità ambientale o di altre necessità operative. In effetti il trasferimento rispondeva a un’esigenza pubblica legata all’incompatibilità ambientale, senza alcuna finalità discriminatoria.


3) Aspetti rilevanti.
Il provvedimento finale assume quindi importanza perché:
Segna un limite importante alla discrezionalità amministrativa, ovvero il principio di proporzionalità.
I vizi procedurali non comportano automaticamente l’annullamento di un provvedimento, a meno che non ne pregiudichino il contenuto sostanziale.
Le accuse di discriminazione devono essere suffragate da elementi concreti.
4) Consigli pratici: l’accesso agli atti – Sentenza del TAR Bari n. 113/2024 – cosa chiedere.
Per l’accoglimento del ricorso è stato decisivo constatare la presenza di altre sedi più vicine e carenti di personale. Questo aspetto fa emergere l’importanza dell’accesso agli atti.
Su questo argomento può essere una guida utile la recente sentenza del TAR Bari, n. 113/2024. L’accesso agli atti è regolato dalla Legge n. 241/1990, artt. 22-25, norme che legittimano chi è direttamente coinvolto in un procedimento amministrativo a chiedere i documenti pertinenti.
La sentenza del TAR Puglia chiarisce che in caso di trasferimento è legittimo chiedere:
Le determinazioni sul trasferimento.
Le relazioni istruttorie.
Le piante organiche delle sedi coinvolte.
I pareri gerarchici sul trasferimento.
Come redigere la richiesta:
L’accesso agli atti deve essere formulato richiedendo documenti specifici, e motivando la necessità di accedervi per tutelare i propri diritti.
I termini:
L’Amministrazione deve rispondere entro 30 giorni. In caso di diniego, espresso o tacito, è possibile ricorrere al TAR.

4.1) Quali documenti non è possibile ottenere.
In base alla normativa vigente e alle indicazioni della sentenza TAR Bari n. 113/2024, l’accesso agli atti amministrativi è limitato da alcune restrizioni. Non tutti i documenti possono essere richiesti, soprattutto se non hanno un legame diretto, concreto e attuale con la situazione del richiedente o se sono esclusi per motivi di riservatezza o sicurezza.
a. Documenti estranei al procedimento specifico
Non possono essere richiesti atti che non riguardano direttamente la situazione giuridica del richiedente. Ad esempio:
Trasferimenti disposti per altro personale in tempi o circostanze differenti.
Corrispondenza interna che non è stata utilizzata come base per il provvedimento impugnato.
Atti relativi a procedimenti non collegati al caso specifico del richiedente.
Motivazione giuridica: Il diritto di accesso è subordinato alla presenza di un interesse concreto, diretto e attuale legato al procedimento. Richieste di controllo generale sull’operato dell’Amministrazione sono inammissibili.

b. Dati riservati
L’accesso è escluso per documenti che contengono informazioni riservate come:
Dati personali di altri militari, ad esempio trasferimenti, valutazioni o procedimenti disciplinari.
Piante organiche dettagliate: Come indicato nella sentenza TAR Bari, i dettagli numerici relativi alla forza organica delle sedi possono essere esclusi per tutelare la riservatezza delle strutture operative. È invece consentito richiedere un “saldo” della forza organica (ad esempio: carenze o surplus generali in una sede).
Motivazione giuridica: L’art. 24 della Legge n. 241/1990 esclude dall’accesso gli atti il cui contenuto comprometta la riservatezza di terzi o la sicurezza pubblica.

c. Documenti che rivelano strategie operative
Sono esclusi dall’accesso:
Atti che contengono informazioni sull’organizzazione interna e operativa dei reparti.
Dettagli su strategie di comando, dislocazione territoriale delle forze e gestione operativa.
Motivazione giuridica: Il D.M. n. 603/1996 (art. 4) vieta l’accesso a documenti che potrebbero compromettere l’efficacia delle attività operative delle forze armate o delle forze di polizia.


d. Documenti irrilevanti per la posizione del richiedente
Il TAR Bari n. 113/2024 ha ribadito che l’accesso non può essere utilizzato per ottenere documenti che non siano utili alla difesa della propria posizione giuridica. Ad esempio:
Richieste di conoscere i trasferimenti di altri militari senza dimostrare una connessione con la propria situazione.
Atti relativi a trasferimenti di militari in contesti differenti o non comparabili.
Motivazione giuridica: La richiesta deve essere limitata a documenti pertinenti e necessari per la tutela del proprio interesse, evitando richieste generiche o speculative.


Conclusioni
I principi affermati nelle recenti sentenze del TAR Catania e del TAR Bari, se combinati fra loro, possono essere una efficace guida per chi, trasferito per incompatibilità ambientale, voglia tutelare i propri diritti o valutare la legittimità del provvedimento.
Ecco i principali punti da ricordare:
Principio di Proporzionalit: Ogni trasferimento per incompatibilità ambientale deve bilanciare l’interesse pubblico primario con quello del dipendente, valutando attentamente le alternative meno gravose. L’assenza di una motivazione sufficiente può comportare l’annullamento del provvedimento.
Distinzione tra trasferimento e sanzione: Un trasferimento per incompatibilità ambientale non deve essere punitivo, ma può coesistere con una sanzione disciplinare legata al medesimo fatto storico.
Accesso agli Atti: Per contestare un trasferimento è essenziale richiedere documentazione pertinente (es. relazioni istruttorie, piante organiche) che supporti eventuali ricorsi. È importante essere specifici nella richiesta e rispettare i limiti normativi.
Ruolo dei Vizi Procedurali: I vizi formali (es. mancata audizione) non sempre comportano l’annullamento di un provvedimento, a meno che non incidano sul contenuto sostanziale dello stesso.
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*