Social Network e Forze Armate: La Linea Sottile tra Opinione e Disciplina

L’uso dei social network da parte dei membri delle forze armate solleva spesso questioni giuridiche, in particolare riguardo alla libertà di espressione e al diritto di critica. Sebbene la Costituzione italiana tuteli il diritto di manifestare liberamente il pensiero (art. 21), questo diritto è soggetto a limitazioni per i militari, che devono bilanciare la libertà di espressione con i doveri di disciplina e di rispetto dell’immagine istituzionale. Le sentenze del Consiglio di Stato (n. 7312/2023 e n. 827/2024), unite alle circolari interne dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, offrono un’importante riflessione su questo tema, chiarendo come le normative vigenti applicano i principi costituzionali e disciplinari in contesti digitali.

1 Sentenza n. 7312/2023 del Consiglio di Stato
La sentenza n. 7312/2023 riguarda il caso di un militare che, utilizzando la piattaforma whatsApp, ha diffuso un file audio contenente dichiarazioni lesive della dignità degli ufficiali del suo corpo. La Corte ha ritenuto che tale comportamento fosse posto in violazione delle normative disciplinari che regolano i militari, in particolare gli articoli 751 e 732 del D.P.R. 90/2010 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare), che impongono una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione. Il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione disciplinare, ribadendo che anche le espressioni critiche sui social network devono essere esercitate entro i limiti della continenza.
La Corte ha sottolineato che, sebbene il diritto di critica sia garantito dalla Costituzione, la sua espressione da parte di un militare è limitata dal dovere di rispetto della disciplina, che implica l’obbligo di utilizzare modalità appropriate, evitando offese o denigrazioni gratuite. La sentenza fa riferimento anche alla giurisprudenza consolidata che stabilisce come, nel contesto militare, l’esercizio del diritto di critica deve rispettare criteri di correttezza e sobrietà​.

2 Sentenza n. 827/2024 del Consiglio di Stato
La sentenza n. 827/2024 riguarda un caso simile in cui un altro militare ha pubblicato messaggi online che includevano dichiarazioni critiche nei confronti dei suoi superiori. Anche in questo caso, il Consiglio di Stato ha riaffermato che la libertà di espressione deve rispettare i limiti della continenza, soprattutto quando la critica riguarda un’istituzione come le forze armate, la cui immagine e autorità devono essere protette. L’esercizio del diritto di critica non può giustificare comportamenti che danneggiano l’onore o la dignità degli altri membri del corpo.
La Corte ha precisato che, pur riconoscendo il diritto di manifestare opinioni, questo deve essere modulato in modo tale da non compromettere il buon andamento e la disciplina dell’amministrazione militare. Il principio di continente diventa quindi il discrimine tra una critica legittima e una manifestazione di pensiero illegittima che travalica i limiti consentiti dalla normativa disciplinare

3 La continenza: Un limite necessario alla libertà di critica
Il principio della continenza è un elemento comune nelle due sentenze sopra analizzate. La Cassazione civile, nella sentenza n. 13411/2023, ha definito la continenza come il limite che deve essere osservato per evitare che la critica si trasformi in aggressione gratuita alla reputazione di un altro soggetto. Il diritto di critica deve rimanere nei confini della correttezza formale e non deve eccedere ciò che è strettamente necessario per esprimere un dissenso legittimo.
Secondo la giurisprudenza, la continenza implica che la critica, pur potendo essere severa, non deve mai diventare offensiva o lesiva della dignità di un altro individuo, specialmente se questo individuo è un membro delle forze armate o un funzionario pubblico. Le espressioni utilizzate devono essere appropriate e pertinenti al contesto, senza eccedere nel tono o nel contenuto, e devono sempre riflettere un interesse pubblico. L’uso di termini eccessivamente forti o di denigrazione gratuita esorbita dal diritto di critica e può risultare sanzionabile disciplinarmente.
La libertà di manifestare il proprio pensiero è garantita non solo per consentire ad ognuno di esprimere le proprie idee, ma soprattutto per favorire il confronto e lo scambio di opinioni, che portano a una crescita e un miglioramento dell’intera società. Tale libertà è finalizzata a creare un dialogo costruttivo tra le persone, in cui le differenze vengano discusse in modo responsabile e propositivo. Quando, invece, il tono della critica diventa esagerato e si ricorre a espressioni inopportune, queste non sono più costruttive e, se danneggiano l’immagine di un’altra persona o, peggio, di un’Istituzione di cui i cittadini devono poter fidarsi, la critica esce dal perimetro della libertà tutelata.
In questi casi, il dibattito si allontana dalla finalità per cui è garantito dall’art. 21 della Costituzione, che è quella di promuovere un confronto aperto e civile, e si trasforma in un comportamento che può essere sanzionato disciplinarmente. Questo vale, ad esempio, per le forze armate, dove il rispetto delle normative interne, che tutelano l’immagine e il prestigio dell’Istituzione, è essenziale.

4 L’uso dei Social Network nelle Forze Armate: Le Circolari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
Le circolari interne dei Carabinieri e della Guardia di Finanza offrono linee guida dettagliate sull’uso dei social network da parte del personale in uniforme. La circolare dei Carabinieri, ad esempio, sottolinea che i membri del corpo devono agire con responsabilità e prudenza quando utilizzano i social network, ricordando loro che ogni contenuto pubblicato online può essere pressoché eterno e facilmente accessibile a una moltitudine di persone. In particolare, è richiesto un comportamento sobrio e decoroso quando si pubblicano contenuti che potrebbero essere percepiti come contrari al prestigio dell’Arma​, principi, come visto, analoghi a quelli affermati dalla giurisprudenza.
La Guardia di Finanza, similmente, ha emesso direttive che richiedono al personale di mantenere una condotta esemplare anche nelle interazioni online, evitando commenti o immagini che possano compromettere l’immagine e il prestigio del Corpo. È vietato, ad esempio, pubblicare fotografie o video in divisa in contesti non appropriati o goliardici, poiché questi potrebbero essere mal interpretati e danneggiare l’integrità dell’Istituzione. La circolare evidenzia anche che la critica nei confronti delle forze armate deve rispettare la riservatezza e non compromettere la serenità del lavoro di squadra.

5 L’osservanza della continenza e la contestabilità del provvedimento disciplinare
L’osservanza della continenza assume importanza su due livelli.
Sul piano giudiziario. Se per la generalità dei cittadini lo scorretto utilizzo del diritto di critica può comportare l’assoggettamento al vaglio giudiziale – civile o penale – in ordine per lo più all’ipotesi di diffamazione, per un appartenente alle forze dell’ordine tale violazione può essere rilevante anche da punto di vista disciplinare. In particolare, il D.P.R. 90/2010 e il D.Lgs. n. 66/2010 impongono limiti al comportamento dei militari anche nella loro vita privata. La continenza diventa quindi un criterio fondamentale nell’ambito delle sanzioni disciplinari, come stabilito dagli articoli 713 (prestigio del Corpo di appartenenza), 732 (dignità, serietà e decoro anche nella vita privata) e 751 (offesa di altro militare od altri militari come categoria) del D.P.R. 90/2010 (cfr. sentenza n. 7312/2023 Consiglio di Stato).
Sul piano disciplinare. Nel contesto disciplinare, la discrezionalità dell’organo competente svolge un ruolo fondamentale nel determinare se la violazione della continenza giustifichi l’applicazione di sanzioni. Tuttavia, questa discrezionalità trova dei limiti, che sono oggetto di giudizio amministrativo. Il rispetto del principio di continenza deve sempre essere valutato nel caso concreto, quindi l’organo disciplinare dovrà stabilire se il comportamento sia effettivamente lesivo della dignità e dell’immagine dell’Istituzione o se si tratti di una legittima espressione del diritto di critica.
Tuttavia, i margini di contestazione di un provvedimento disciplinare sono più limitati in sede giurisdizionale, considerando che il giudice amministrativo non entra nel merito delle valutazioni discrezionali compiute dall’Amministrazione, ma può intervenire solo in caso di eccesso di potere o di manifesta irragionevolezza. In tale contesto, è utile considerare i principi della giurisprudenza in merito alla discrezionalità amministrativa e ai vizi di legittimità nelle sanzioni disciplinari (per approfondimento clicca qui), secondo i quali l’organo disciplinare ha ampi poteri discrezionali nell’imporre sanzioni, ma questi poteri sono limitati dal rispetto della legge, dalla necessità di una motivazione adeguata e dalla proporzionalità della sanzione rispetto al comportamento del militare.
Nella già citata sentenza del Cons. di Stato n. 827/2024, e nelle altre pronunce dalla stessa richiamate (sentenza del Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n. 5566 ed il parere del Cons. Stato, sez. I, parere n.51 del 2024) la continenza è stata esaminata dal Giudice Amminstrativo sotto tre aspetti principali:
Eccesso di potere: quando la sanzione risulta sproporzionata rispetto alla condotta.
Violazione di legge: quando la sanzione non rispetta l’equilibrio tra la libertà di espressione (art. 21 Cost.) e la necessità di tutelare l’immagine dell’istituzione.
Difetto di motivazione: quando l’Amministrazione non giustifica adeguatamente la sanzione disciplinare.
Le sentenze e le circolari delle forze di polizia confermano che il rispetto della continenza rende legittimo l’esercizio del diritto critica e della libertà di espressione, senza compromettere la dignità e l’immagine dell’istituzione, rappresentando, pertanto, uno dei criteri che guida sia l’Amministrazione nell’applicare le sanzioni che i giudici nel valutare la legittimità delle stesse.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*