Schede Valutative Militari: quando e perché è possibile impugnarle
La documentazione caratteristica rappresenta l’insieme degli atti ufficiali attraverso cui viene valutato il rendimento professionale e morale del personale militare. Essa include le schede valutative, che sintetizzano il giudizio dei superiori gerarchici sulla base di parametri specifici, quali capacità professionali, disciplina, efficienza operativa e qualità personali. Il DPR 90/2010 e il D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) regolano la compilazione e la revisione di tali documenti, stabilendo criteri di valutazione e garanzie procedurali per il militare valutato.
L’importanza di tali documenti risiede nel loro impatto sulle prospettive di carriera del militare: una valutazione negativa può precludere avanzamenti di grado o l’accesso a determinate qualifiche, mentre una valutazione positiva rafforza il profilo professionale del soggetto.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la discrezionalità nell’assegnazione dei giudizi non è assoluta e può essere sindacata in presenza di vizi di eccesso di potere, sviamento o manifesta illogicità.
L’importanza di tali documenti risiede nel loro impatto sulle prospettive di carriera del militare: una valutazione negativa può precludere avanzamenti di grado o l’accesso a determinate qualifiche, mentre una valutazione positiva rafforza il profilo professionale del soggetto.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la discrezionalità nell’assegnazione dei giudizi non è assoluta e può essere sindacata in presenza di vizi di eccesso di potere, sviamento o manifesta illogicità.
1) Principi generali di base
2) Due casi concreti: quando una scheda valutativa è contestabile e quando no
a. TAR Lazio Sentenza n. 16580/2024: La scheda valutativa è legittima
b. TAR Lazio Sentenza n. 12309/2024: La scheda valutativa è annullata
3) Conclusioni: Lettura congiunta delle due sentenze
2) Due casi concreti: quando una scheda valutativa è contestabile e quando no
a. TAR Lazio Sentenza n. 16580/2024: La scheda valutativa è legittima
b. TAR Lazio Sentenza n. 12309/2024: La scheda valutativa è annullata
3) Conclusioni: Lettura congiunta delle due sentenze
1) Principi generali di base
Una scheda valutativa non deve elencare analiticamente tutti i fatti, ma deve dare un giudizio sintetico ed esauriente sul servizio svolto. I giudizi valutativi sono giudizi di valore, quindi soggettivi, basati su un’ampia discrezionalità tecnica.
La discrezionalità può essere sindacata (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 988; TAR Napoli, Sez. VII, 2 maggio 2023, n. 2620; TAR Aosta, Sez. I, 4 giugno 2021, n. 41) solo se emergono gravi vizi come:
– Arbitrarietà
– Irrazionalità
– Illogicità
– Travisamento dei fatti
– Discriminazione
Ogni valutazione è autonoma: non esiste alcun diritto del militare a mantenere la valutazione raggiunta negli anni precedenti.
La valutazione non deve contenere una spiegazione analitica, ma è richiesto un maggiore obbligo di motivazione se i giudizi di compilatore e revisore divergono o si registra una riduzione significativa e improvvisa dei punteggi rispetto agli anni precedenti.
Una scheda valutativa non deve elencare analiticamente tutti i fatti, ma deve dare un giudizio sintetico ed esauriente sul servizio svolto. I giudizi valutativi sono giudizi di valore, quindi soggettivi, basati su un’ampia discrezionalità tecnica.
La discrezionalità può essere sindacata (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 988; TAR Napoli, Sez. VII, 2 maggio 2023, n. 2620; TAR Aosta, Sez. I, 4 giugno 2021, n. 41) solo se emergono gravi vizi come:
– Arbitrarietà
– Irrazionalità
– Illogicità
– Travisamento dei fatti
– Discriminazione
Ogni valutazione è autonoma: non esiste alcun diritto del militare a mantenere la valutazione raggiunta negli anni precedenti.
La valutazione non deve contenere una spiegazione analitica, ma è richiesto un maggiore obbligo di motivazione se i giudizi di compilatore e revisore divergono o si registra una riduzione significativa e improvvisa dei punteggi rispetto agli anni precedenti.
2) Due casi concreti: quando una scheda valutativa è contestabile e quando no
Attraverso la lettura congiunta di due recenti sentenze – TAR Lazio, Sez. Stralcio, n. 16580/2024 e TAR Lazio, Sez. I Bis, n. 12309/2024 – è possibile trarre elementi utili per comprendere quando una scheda valutativa può essere contestata e quando invece la stessa non è censurabile.
Attraverso la lettura congiunta di due recenti sentenze – TAR Lazio, Sez. Stralcio, n. 16580/2024 e TAR Lazio, Sez. I Bis, n. 12309/2024 – è possibile trarre elementi utili per comprendere quando una scheda valutativa può essere contestata e quando invece la stessa non è censurabile.
a. TAR Lazio Sentenza n. 16580/2024: La scheda valutativa è legittima
Questa sentenza riguarda il ricorso di un militare che aveva contestato la sua valutazione “superiore alla media”, inferiore al giudizio di “eccellente” ricevuto negli anni precedenti. Il peggioramento della sua valutazione è stato basato su una minor presenza in servizio, che però era dovuta ad un periodo di malattia. Il militare ha ritenuto illegittimo questo ragionamento, perché dovuto a legittime assenze per malattia, e che il servizio era stato comunque prestato per 180 giorni, necessari alla validità del giudizio
Motivazioni del rigetto del ricorso:
Il TAR ha ritenuto che la valutazione fosse coerente con i criteri previsti dalla normativa militare.
Il giudizio “superiore alla media” è stato motivato con l’assenza della continuità nel rendimento, che è un requisito essenziale per ottenere la qualifica di eccellente.
Il ricorrente aveva fatto registrare 75 giorni di assenza nell’anno valutato, elemento considerato oggettivamente rilevante ai fini della scheda caratteristica. Si legge in particolare nella sentenza che “si tratta di assenze che, per quanto legittime e giustificate, hanno oggettivamente impedito che si realizzasse quel livello di continuità nel rendimento utile a configurare il requisito richiesto dal giudizio di eccellenza”.
Il tribunale ha quindi ribadito che la discrezionalità del giudizio valutativo dei superiori è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, condizioni non riscontrate nel caso di specie.
Principio che si ricava:
Una scheda valutativa non è contestabile se il peggioramento del giudizio è giustificato da elementi oggettivi, anche se non dipendono dalla volontà ed impegno del militare, purché siano coerenti con la normativa (es. lunghe assenze, minor continuità nel rendimento, valutazione comparativa con altri militari).
b. TAR Lazio Sentenza n. 12309/2024: La scheda valutativa è annullata
In questa seconda sentenza, il TAR ha accolto il ricorso di un militare che era stato valutato “inferiore alla media”. La scheda valutativa è stata annullata perché presentava alcune anomalie.
Motivazioni dell’annullamento della scheda:
Il ricorrente aveva fornito prove concrete di un clima di tensione e di un rapporto conflittuale con il Comandante della stazione, che aveva influito negativamente sulla valutazione.
Le testimonianze di altri militari avevano confermato un ambiente lavorativo ostile e comportamenti vessatori da parte del compilatore della scheda.
Il TAR ha evidenziato che non vi erano stati provvedimenti disciplinari contro il militare, il che rendeva poco credibile la valutazione così negativa.
Il ricorrente aveva ricevuto valutazioni molto più alte nei periodi immediatamente precedenti e successivi, facendo emergere una discontinuità senza adeguata motivazione.
Principio che si ricava:
Una scheda valutativa è contestabile quando emergono elementi di arbitrarietà, disparità di trattamento o un uso distorto del potere discrezionale. Se il giudizio negativo non è supportato da elementi oggettivi e coerenti, ma deriva da motivazioni estranee alla performance del militare, il TAR può annullarlo.
3) Conclusioni: Lettura congiunta delle due Sentenze
Le due decisioni del TAR Lazio chiariscono che i giudizi contenuti nelle schede valutative militari, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, possono essere sindacate in presenza di vizi specifici.
Quando una scheda valutativa NON è contestabile: Se il giudizio, anche peggiorativo, è supportato da motivi oggettivi e riscontrabili (es. assenze, minore continuità, rendimento inferiore rispetto ai colleghi).
Se il peggioramento della valutazione è coerente con la normativa e con il contenuto delle schede precedenti.
Se non emergono disparità di trattamento o elementi estranei alla valutazione oggettiva.
Quando una scheda valutativa è contestabile: Se presenta elementi di arbitrarietà o discriminazione, come nel caso in cui il peggioramento sia dovuto a conflitti personali o a un ambiente lavorativo ostile.
Se vi è un’incoerenza evidente con le schede valutative precedenti e successive, senza spiegazioni plausibili.
Se una grave valutazione negativa è priva di supporto documentale, come provvedimenti disciplinari o riscontri oggettivi.
Se emergono prove di sviamento di potere, ossia un uso distorto della valutazione per penalizzare il militare.
Sintesi pratica:
La sentenza 16580/2024 conferma che una valutazione peggiorativa è legittima se motivata in modo coerente e razionale, mentre la sentenza 12309/2024 afferma che, quando il giudizio di una scheda valutativa viene espresso con il fine di penalizzare il militre o è manifestamente illogica, può essere annullata dal giudice amministrativo.
Queste sentenze possono rappresentare un utile riferimento per i militari che vogliono comprendere quando sia opportuno impugnare una scheda valutativa e quali elementi possano determinare l’accoglimento o il rigetto del ricorso.
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