Le schede valutative devono essere coerenti con quelle degli anni precedenti?
Con questo articolo facciamo seguito a quello precedente, riguardante l’impugnazione delle schede valutative, per approfondire un aspetto specifico, ovvero il rapporto tra la scheda valutativa precedente e successiva.
La scheda valutativa è uno dei documenti caratteristici previsti dall’art. 1025, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010, finalizzati a raccogliere un giudizio personale, diretto e obiettivo da parte dei superiori gerarchici sul rendimento del militare, sulle sue capacità e attitudini, nonché sui risultati raggiunti (art. 688 D.P.R. n. 90/2010).
Non di rado accade che un militare contesti la propria scheda valutativa proprio in confronto con quella – o quelle – ricevute negli anni precedenti. In particolare, quando il giudizio assegnato (tra quelli previsti dall’art. 1026 del D.lgs. n. 66/2010: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente) risulta peggiorativo senza apparente motivo, è frequente che il militare sollevi dubbi sulla legittimità della valutazione ricevuta.
È un tema centrale nella giurisprudenza amministrativa militare, il cui punto di equilibrio si trova tra due principi apparentemente contrastanti:
– L’autonomia delle valutazioni periodiche → Ogni scheda valutativa si riferisce a un preciso periodo di servizio e deve essere valutata in relazione alle prestazioni rese nel periodo in esame, senza che il militare possa vantare un diritto acquisito a mantenere sempre lo stesso giudizio.
– La necessità di una coerenza logica e motivazionale → Se una scheda valutativa mostra un deterioramento repentino e non giustificato rispetto a quelle precedenti, può sorgere un sospetto di sviamento di potere, discriminazione o errore valutativo.
La scheda valutativa è uno dei documenti caratteristici previsti dall’art. 1025, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010, finalizzati a raccogliere un giudizio personale, diretto e obiettivo da parte dei superiori gerarchici sul rendimento del militare, sulle sue capacità e attitudini, nonché sui risultati raggiunti (art. 688 D.P.R. n. 90/2010).
Non di rado accade che un militare contesti la propria scheda valutativa proprio in confronto con quella – o quelle – ricevute negli anni precedenti. In particolare, quando il giudizio assegnato (tra quelli previsti dall’art. 1026 del D.lgs. n. 66/2010: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente) risulta peggiorativo senza apparente motivo, è frequente che il militare sollevi dubbi sulla legittimità della valutazione ricevuta.
È un tema centrale nella giurisprudenza amministrativa militare, il cui punto di equilibrio si trova tra due principi apparentemente contrastanti:
– L’autonomia delle valutazioni periodiche → Ogni scheda valutativa si riferisce a un preciso periodo di servizio e deve essere valutata in relazione alle prestazioni rese nel periodo in esame, senza che il militare possa vantare un diritto acquisito a mantenere sempre lo stesso giudizio.
– La necessità di una coerenza logica e motivazionale → Se una scheda valutativa mostra un deterioramento repentino e non giustificato rispetto a quelle precedenti, può sorgere un sospetto di sviamento di potere, discriminazione o errore valutativo.
1) Analisi della Sentenza n. 16688/2024 del TAR Lazio
2) Il confronto con le schede precedenti è sempre irrilevante? Coordinamento con altre sentenze
3) Quando è possibile contestare una scheda valutativa sulla base delle schede precedenti?
4) Conclusione
2) Il confronto con le schede precedenti è sempre irrilevante? Coordinamento con altre sentenze
3) Quando è possibile contestare una scheda valutativa sulla base delle schede precedenti?
4) Conclusione
1) Analisi della Sentenza n. 16688/2024 del TAR Lazio
Una recente sentenza del T.A.R. Lazio ha esaminato questo argomento, trattando del ricorso di un colonnello che aveva contestato la sua valutazione “superiore alla media”, mentre nelle schede precedenti aveva sempre ottenuto la qualifica di “eccellente”. Egli sosteneva che c’era una contraddizione rispetto alle precedenti schede valutative, perché il suo rendimento non era cambiato rispetto al periodo precedente.
La variazione del giudizio è stata motivata da una “limitata flessibilità” del militare, una giustificazione che il ricorrente ha ritenuto priva di fondamento.
– Decisione del TAR: Il ricorso è respinto
Il TAR ha ribadito che ogni scheda valutativa è autonoma e deve riflettere il rendimento del militare nel periodo specifico.
Il fatto che in passato il militare avesse ottenuto un giudizio più alto non garantisce automaticamente il mantenimento di tale livello.
La “limitata flessibilità” è stata segnalata sia dal valutatore sia dal revisore in un contesto specifico in cui il colonnello ha ricevuto un nuovo incarico. Gli è stato richiesto di adottare un atteggiamento più conforme a questo incarico. Nonostante ciò, è stato valutato positivamente con l’aspettativa che possa tornare a livelli più alti di rendimento. Si può notare quindi come il giudizio abbia una logica abbastanza chiara, e perché il semplice confronto con le schede precedenti non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità della nuova scheda.
Per questa ragione il giudizio in questione non è stato ritenuto viziato da illogicità o contraddittorietà.
Principio giuridico fondamentale:
“Le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente il ricorrente abbia conseguito giudizi finali migliori” (Consiglio di Stato, Sez. II, 8 luglio 2022, n. 5737)
Una recente sentenza del T.A.R. Lazio ha esaminato questo argomento, trattando del ricorso di un colonnello che aveva contestato la sua valutazione “superiore alla media”, mentre nelle schede precedenti aveva sempre ottenuto la qualifica di “eccellente”. Egli sosteneva che c’era una contraddizione rispetto alle precedenti schede valutative, perché il suo rendimento non era cambiato rispetto al periodo precedente.
La variazione del giudizio è stata motivata da una “limitata flessibilità” del militare, una giustificazione che il ricorrente ha ritenuto priva di fondamento.
– Decisione del TAR: Il ricorso è respinto
Il TAR ha ribadito che ogni scheda valutativa è autonoma e deve riflettere il rendimento del militare nel periodo specifico.
Il fatto che in passato il militare avesse ottenuto un giudizio più alto non garantisce automaticamente il mantenimento di tale livello.
La “limitata flessibilità” è stata segnalata sia dal valutatore sia dal revisore in un contesto specifico in cui il colonnello ha ricevuto un nuovo incarico. Gli è stato richiesto di adottare un atteggiamento più conforme a questo incarico. Nonostante ciò, è stato valutato positivamente con l’aspettativa che possa tornare a livelli più alti di rendimento. Si può notare quindi come il giudizio abbia una logica abbastanza chiara, e perché il semplice confronto con le schede precedenti non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità della nuova scheda.
Per questa ragione il giudizio in questione non è stato ritenuto viziato da illogicità o contraddittorietà.
Principio giuridico fondamentale:
“Le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente il ricorrente abbia conseguito giudizi finali migliori” (Consiglio di Stato, Sez. II, 8 luglio 2022, n. 5737)
2) Il confronto con le schede precedenti è sempre irrilevante? Coordinamento con altre sentenze.
Possiamo confrontare questa decisione con altre due sentenze commentate in altro articolo di questo blog (link):
a) TAR Lazio, Sez. Stralcio, n. 16580/2024 (scheda confermata)
Questa sentenza ha esaminato il ricorso di un militare che ha contestato una valutazione peggiorativa (“superiore alla media” anziché “eccellente”) basandosi sul fatto che in passato aveva sempre ricevuto la valutazione massima.
Il TAR ha respinto il ricorso perché il peggioramento era giustificato da elementi oggettivi, cioè una minore continuità nel rendimento dovuta a 75 giorni di assenza.
Principio conseguente: la scheda attuale è indipendente dalle precedenti, soprattuto se la variazione peggiorativa è dovuta a fatti oggettivi.
b) TAR Lazio, Sez. I bis, n. 12309/2024 (scheda annullata)
La sentenza in questione ha riguardo il ricorso di un militare che ha contestato una valutazione nettamente inferiore (“inferiore alla media”) a quelle precedenti e successive, dove aveva ricevuto giudizi molto più positivi.
In questo caso la riduzione è stata drastica e, nel corso del procedimento davanti al TAR, il ricorrente è riuscito a dimostrare la presenza di un clima di tensioni all’interno della caserma.
In questo caso il TAR ha ritenuto che la riduzione del punteggio fosse ingiustificata ed ha annullato la scheda perché risultava viziata da elementi estranei alla valutazione oggettiva del rendimento.
Principio conseguente: se in una scheda valutativa vi è una riduzione drastica ed improvvisa del giudizio, è necessaria una motivazione più precisa e chiara che dia conto dell’improvviso abbassamento di qualifiche costanti. Se non vi è adeguata motivazione di questa circostanza e fattori diversi dal rendimento (come un clima di tensione) possano aver influito nella valutazione, la scheda valutativa può essere annullata.
Possiamo confrontare questa decisione con altre due sentenze commentate in altro articolo di questo blog (link):
a) TAR Lazio, Sez. Stralcio, n. 16580/2024 (scheda confermata)
Questa sentenza ha esaminato il ricorso di un militare che ha contestato una valutazione peggiorativa (“superiore alla media” anziché “eccellente”) basandosi sul fatto che in passato aveva sempre ricevuto la valutazione massima.
Il TAR ha respinto il ricorso perché il peggioramento era giustificato da elementi oggettivi, cioè una minore continuità nel rendimento dovuta a 75 giorni di assenza.
Principio conseguente: la scheda attuale è indipendente dalle precedenti, soprattuto se la variazione peggiorativa è dovuta a fatti oggettivi.
b) TAR Lazio, Sez. I bis, n. 12309/2024 (scheda annullata)
La sentenza in questione ha riguardo il ricorso di un militare che ha contestato una valutazione nettamente inferiore (“inferiore alla media”) a quelle precedenti e successive, dove aveva ricevuto giudizi molto più positivi.
In questo caso la riduzione è stata drastica e, nel corso del procedimento davanti al TAR, il ricorrente è riuscito a dimostrare la presenza di un clima di tensioni all’interno della caserma.
In questo caso il TAR ha ritenuto che la riduzione del punteggio fosse ingiustificata ed ha annullato la scheda perché risultava viziata da elementi estranei alla valutazione oggettiva del rendimento.
Principio conseguente: se in una scheda valutativa vi è una riduzione drastica ed improvvisa del giudizio, è necessaria una motivazione più precisa e chiara che dia conto dell’improvviso abbassamento di qualifiche costanti. Se non vi è adeguata motivazione di questa circostanza e fattori diversi dal rendimento (come un clima di tensione) possano aver influito nella valutazione, la scheda valutativa può essere annullata.
3) Quando è possibile contestare una scheda valutativa sulla base delle schede precedenti?
Alla luce dei principi sopra annoverati, può concludersi che il confronto con le valutazioni precedenti può essere utile, ma solo in alcuni casi specifici. In particolare, si può contestare una scheda attuale se, rispetto alle precedenti:
– Il peggioramento è improvviso e senza spiegazioni concrete. Se il giudizio cala bruscamente rispetto agli anni precedenti, ma non viene spiegato il perché in modo chiaro. Nella sentenza 12309/2024, il TAR ha notato che la valutazione era sospetta, perché legata a conflitti interni e non a un vero calo di rendimento.
– La nuova valutazione è in contrasto con dati oggettivi. Nel caso in cui la nuova scheda attribuisca al militare carenze che sono state appena prima o immediatamente dopo riconosciute come punti di forza, o emergono comunque altre contraddizioni, la scheda sarà contestabile se non vengono spiegate le ragioni di tali carenze (sentenza 12309/2024). Tuttavia, se le carenze sono chiaramente motivate (sentenza 16688/2024 Tar Lazio), la scheda sarà meno contestabile.
– La motivazione è vaga o non documentata. Se la scheda usa espressioni generiche (“scarso impegno”, “poca affidabilità”) senza fatti a sostegno.
È importante ricordare che il giudizio espresso nella scheda valutativa non deve necessariamente essere articolato in modo dettagliato, ma può anche assumere una forma molto sintetica, purché sia coerente con le valutazioni espresse nelle singole voci. Come ha chiarito il Consiglio di Stato: «il giudizio espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche» (Cons. Stato, Sez. II, 14 febbraio 2025, n. 1243).
Un’applicazione concreta di questo principio si trova nella sentenza del TAR Lazio n. 16688/2024, in cui il giudizio complessivo è stato particolarmente conciso segnalando una “limitata flessibilità” (vd. paragrafo 1). Questa espressione, pur nella sua brevità, si è inserita in un contesto chiaro e, quindi, è stata ritenuta sufficiente a spiegare le ragioni del mancato riconoscimento della qualifica di eccellente.
– Quando invece NON si può contestare una scheda solo confrontandola con le precedenti.
Non basta dire “prima ero valutato meglio” per ottenere l’annullamento.
Il ricorso ha meno possibilità di successo, quando la nuova valutazione è basata su fatti concreti, come nel caso dell’assenza prolungata per malattia (sentenza 16580/2024) o quando le schede precedenti si riferiscono a contesti lavorativi diversi, con incarichi non comparabili.
Alla luce dei principi sopra annoverati, può concludersi che il confronto con le valutazioni precedenti può essere utile, ma solo in alcuni casi specifici. In particolare, si può contestare una scheda attuale se, rispetto alle precedenti:
– Il peggioramento è improvviso e senza spiegazioni concrete. Se il giudizio cala bruscamente rispetto agli anni precedenti, ma non viene spiegato il perché in modo chiaro. Nella sentenza 12309/2024, il TAR ha notato che la valutazione era sospetta, perché legata a conflitti interni e non a un vero calo di rendimento.
– La nuova valutazione è in contrasto con dati oggettivi. Nel caso in cui la nuova scheda attribuisca al militare carenze che sono state appena prima o immediatamente dopo riconosciute come punti di forza, o emergono comunque altre contraddizioni, la scheda sarà contestabile se non vengono spiegate le ragioni di tali carenze (sentenza 12309/2024). Tuttavia, se le carenze sono chiaramente motivate (sentenza 16688/2024 Tar Lazio), la scheda sarà meno contestabile.
– La motivazione è vaga o non documentata. Se la scheda usa espressioni generiche (“scarso impegno”, “poca affidabilità”) senza fatti a sostegno.
È importante ricordare che il giudizio espresso nella scheda valutativa non deve necessariamente essere articolato in modo dettagliato, ma può anche assumere una forma molto sintetica, purché sia coerente con le valutazioni espresse nelle singole voci. Come ha chiarito il Consiglio di Stato: «il giudizio espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche» (Cons. Stato, Sez. II, 14 febbraio 2025, n. 1243).
Un’applicazione concreta di questo principio si trova nella sentenza del TAR Lazio n. 16688/2024, in cui il giudizio complessivo è stato particolarmente conciso segnalando una “limitata flessibilità” (vd. paragrafo 1). Questa espressione, pur nella sua brevità, si è inserita in un contesto chiaro e, quindi, è stata ritenuta sufficiente a spiegare le ragioni del mancato riconoscimento della qualifica di eccellente.
– Quando invece NON si può contestare una scheda solo confrontandola con le precedenti.
Non basta dire “prima ero valutato meglio” per ottenere l’annullamento.
Il ricorso ha meno possibilità di successo, quando la nuova valutazione è basata su fatti concreti, come nel caso dell’assenza prolungata per malattia (sentenza 16580/2024) o quando le schede precedenti si riferiscono a contesti lavorativi diversi, con incarichi non comparabili.
4) Conclusione
Dall’analisi della sentenza 16688/2024 e del quadro giurisprudenziale emergente, si può concludere che la valutazione di una scheda non può essere contestata solo sulla base del confronto con quelle precedenti, a meno che non vi siano elementi di manifesta illogicità o arbitrarietà. Bisogna in pratica ragionare sul caso concreto per comprendere se il giudizio peggiorativo sia fondato.
Le schede valutative precedenti possono essere un indizio di una valutazione anomala, ma per contestare con successo una scheda attuale serve dimostrare che il peggioramento non è motivato in modo adeguato o è il risultato di un uso distorto del potere discrezionale.
Dall’analisi della sentenza 16688/2024 e del quadro giurisprudenziale emergente, si può concludere che la valutazione di una scheda non può essere contestata solo sulla base del confronto con quelle precedenti, a meno che non vi siano elementi di manifesta illogicità o arbitrarietà. Bisogna in pratica ragionare sul caso concreto per comprendere se il giudizio peggiorativo sia fondato.
Le schede valutative precedenti possono essere un indizio di una valutazione anomala, ma per contestare con successo una scheda attuale serve dimostrare che il peggioramento non è motivato in modo adeguato o è il risultato di un uso distorto del potere discrezionale.
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