Convivenza non dichiarata: legittima la sanzione al carabiniere. Una recente sentenza del TAR Campania sulla applicazione dell’art. 748 DPR n. 90/2010
1. Il dovere di comunicazione nella disciplina militare
Cosa succede se un militare non comunica alla propria amministrazione una convivenza stabile? Una recente sentenza del TAR Campania ci offre una risposta molto chiara. Il personale militare deve tenere informata l’Amministrazione di appartenenza sull’identità dei propri familiari conviventi e su eventuali cambiamenti del loro nucleo, trattandosi di circostanze che possono influenzare la logistica, l’affidabilità od altre esigenze operative. La norma che attua questo obbligo è l’art. 748, del D.P.R. n. 90/2010, che al comma 5 stabilisce che i militari devono fornire “sollecita comunicazione al proprio comando o ente” di ogni variazione dello stato civile e familiare.
Cosa succede se un militare non comunica alla propria amministrazione una convivenza stabile? Una recente sentenza del TAR Campania ci offre una risposta molto chiara. Il personale militare deve tenere informata l’Amministrazione di appartenenza sull’identità dei propri familiari conviventi e su eventuali cambiamenti del loro nucleo, trattandosi di circostanze che possono influenzare la logistica, l’affidabilità od altre esigenze operative. La norma che attua questo obbligo è l’art. 748, del D.P.R. n. 90/2010, che al comma 5 stabilisce che i militari devono fornire “sollecita comunicazione al proprio comando o ente” di ogni variazione dello stato civile e familiare.
2. Il fatto: l’omessa comunicazione di una convivenza
Nel caso deciso dal TAR Campania, Sez. II, sent. n. 1871/2025, un appuntato dell’Arma dei Carabinieri è stato sanzionato per non aver comunicato la propria convivenza stabile con la propria compagna e madre dei suoi figli, pur avendo dichiarato la nascita dei bambini. La convivenza è stata rivelata da una sua istanza, dove aveva invocato la convivenza per motivare una richiesta di permanenza nella sede di servizio.
Il provvedimento disciplinare, consistente in due giorni di consegna, è stato impugnato dal militare, che ha contestato che non si trattava di una relazione stabile e che pertanto, secondo il suo parere, non doveva essere comunicata.
Il ricorso è stato tuttavia respinto. La convivenza, secondo il TAR, rientrava nell’obbligo di comunicazione ex art. 748, trattandosi di una situazione familiare protratta per più anni, con effetti diretti sulla vita del reparto. Inoltre, come si dirà oltre, la giurisprudenza ha già chiarito che l’obbligo di comunicare variazioni dello stato familiare non dipende da valutazioni personali dell’interessato.
Nel caso deciso dal TAR Campania, Sez. II, sent. n. 1871/2025, un appuntato dell’Arma dei Carabinieri è stato sanzionato per non aver comunicato la propria convivenza stabile con la propria compagna e madre dei suoi figli, pur avendo dichiarato la nascita dei bambini. La convivenza è stata rivelata da una sua istanza, dove aveva invocato la convivenza per motivare una richiesta di permanenza nella sede di servizio.
Il provvedimento disciplinare, consistente in due giorni di consegna, è stato impugnato dal militare, che ha contestato che non si trattava di una relazione stabile e che pertanto, secondo il suo parere, non doveva essere comunicata.
Il ricorso è stato tuttavia respinto. La convivenza, secondo il TAR, rientrava nell’obbligo di comunicazione ex art. 748, trattandosi di una situazione familiare protratta per più anni, con effetti diretti sulla vita del reparto. Inoltre, come si dirà oltre, la giurisprudenza ha già chiarito che l’obbligo di comunicare variazioni dello stato familiare non dipende da valutazioni personali dell’interessato.
3. Cosa comporta la violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 748 DPR n. 90/2010.
La sanzione comminata al militare è stata la “consegna di corpo”, sanzione prevista dall’art. 1358 D.Lgs. n. 66/2010, che riguarda una violazione non lieve, come previsto dall’art. 1361. Il TAR ha rilevato che l’omessa comunicazione si era protratta nel tempo, rendendo inapplicabile il semplice rimprovero.
La sanzione, pur minima (solo due giorni), è stata considerata coerente con la gravità della condotta e immune da vizi logici o di eccesso di potere, rientrando nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
È importante notare come la durata della violazione abbia certamente influenzato l’entità della sanzione inflitta. Qualora l’Amministrazione fosse stata a conoscenza della convivenza in un periodo antecedente, sarebbe stata considerata appropriata una sanzione meno severa. Ciò in quanto il TAR ha evidenziato che la gravità della condotta è correlata al fatto che erano trascorsi diversi anni dall’inizio della convivenza.
Altro fattore da evidenziare è che l’intensità della sanzione è una valutazione che compete all’Amministrazione che, sulla misura delle conseguenze disciplinari, ha piena discrezionalità.
La sanzione comminata al militare è stata la “consegna di corpo”, sanzione prevista dall’art. 1358 D.Lgs. n. 66/2010, che riguarda una violazione non lieve, come previsto dall’art. 1361. Il TAR ha rilevato che l’omessa comunicazione si era protratta nel tempo, rendendo inapplicabile il semplice rimprovero.
La sanzione, pur minima (solo due giorni), è stata considerata coerente con la gravità della condotta e immune da vizi logici o di eccesso di potere, rientrando nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
È importante notare come la durata della violazione abbia certamente influenzato l’entità della sanzione inflitta. Qualora l’Amministrazione fosse stata a conoscenza della convivenza in un periodo antecedente, sarebbe stata considerata appropriata una sanzione meno severa. Ciò in quanto il TAR ha evidenziato che la gravità della condotta è correlata al fatto che erano trascorsi diversi anni dall’inizio della convivenza.
Altro fattore da evidenziare è che l’intensità della sanzione è una valutazione che compete all’Amministrazione che, sulla misura delle conseguenze disciplinari, ha piena discrezionalità.
4. Il dovere informativo di Militari e Personale di Pubblica sicurezza.
Il dovere informativo, quindi, è funzionale non solo alla gestione del personale, ma anche alla tenuta dell’efficienza organizzativa e operativa. Non si tratta di un’ingerenza nella sfera privata, ma di un bilanciamento tra diritti individuali del personale delle forze dell’ordine e gli interessi pubblici che questi tutelano con il loro lavoro. L’obbligo di comunicazione non riguarda infatti solo la modifica del proprio nucleo familiare, ma anche qualsiasi evento in cui il militare è rimasto coinvolto e che può avere riflessi sul servizio.
Secondo il TAR Molise Campobasso, sent. n. 313/2023, tale disposizione:
“[…] va intesa come finalizzata a rendere doverosa la comunicazione ai superiori gerarchici […] di qualunque fatto attinente al servizio. Non può essere condivisa una interpretazione che attribuisca al militare la possibilità di valutare autonomamente l’incidenza dell’evento: tale valutazione spetta esclusivamente ai superiori”.
Ciò significa che non compete al militare stabilire la rilevanza di un fatto. Ogni informazione che potrebbe influire sul servizio deve essere trasmessa. Pertanto, non è necessario che il fatto abbia effettivamente avuto un’influenza sul servizio, ma è sufficiente che vi sia il rischio potenziale che ciò possa accadere (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 20/04/2020, n. 224).
Il dovere informativo, quindi, è funzionale non solo alla gestione del personale, ma anche alla tenuta dell’efficienza organizzativa e operativa. Non si tratta di un’ingerenza nella sfera privata, ma di un bilanciamento tra diritti individuali del personale delle forze dell’ordine e gli interessi pubblici che questi tutelano con il loro lavoro. L’obbligo di comunicazione non riguarda infatti solo la modifica del proprio nucleo familiare, ma anche qualsiasi evento in cui il militare è rimasto coinvolto e che può avere riflessi sul servizio.
Secondo il TAR Molise Campobasso, sent. n. 313/2023, tale disposizione:
“[…] va intesa come finalizzata a rendere doverosa la comunicazione ai superiori gerarchici […] di qualunque fatto attinente al servizio. Non può essere condivisa una interpretazione che attribuisca al militare la possibilità di valutare autonomamente l’incidenza dell’evento: tale valutazione spetta esclusivamente ai superiori”.
Ciò significa che non compete al militare stabilire la rilevanza di un fatto. Ogni informazione che potrebbe influire sul servizio deve essere trasmessa. Pertanto, non è necessario che il fatto abbia effettivamente avuto un’influenza sul servizio, ma è sufficiente che vi sia il rischio potenziale che ciò possa accadere (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 20/04/2020, n. 224).
5. Conclusione
La sentenza del TAR Campania si inserisce in un orientamento costante: non è il militare a decidere cosa sia rilevante per il servizio, ma l’Amministrazione. La mancata comunicazione della convivenza, specie se con figli minori, può integrare un illecito disciplinare, anche in assenza di intento doloso.
Per chi opera nel diritto militare, questa pronuncia è un riferimento chiaro per prevenire conseguenze disciplinari, poiché la trasparenza è una componente dello status di militare e le regole che la prevedono vengono spesso applicate con rigore.
La sentenza del TAR Campania si inserisce in un orientamento costante: non è il militare a decidere cosa sia rilevante per il servizio, ma l’Amministrazione. La mancata comunicazione della convivenza, specie se con figli minori, può integrare un illecito disciplinare, anche in assenza di intento doloso.
Per chi opera nel diritto militare, questa pronuncia è un riferimento chiaro per prevenire conseguenze disciplinari, poiché la trasparenza è una componente dello status di militare e le regole che la prevedono vengono spesso applicate con rigore.
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