La pensione Privilegiata
Cos’è la pensione di privilegio.
È una prestazione pensionistica alla quale hanno diritto gli appartenenti a Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), Arma dei Carabinieri, Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico che, nel corso del loro rapporto lavorativo, hanno subito un’infermità od una lesione per fatti di servizio.
Presupposto 1: cessazione dal servizio
La pensione privilegiata è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto d’impiego.
Presupposto 2: quali infermità o lesioni
Le infermità o lesioni che danno diritto alla prestazione sono indicate nella tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e sono suddivise in otto categorie, ognuna delle quali prevede un analitico elenco delle patologie specifiche. La classificazione delle 8 categorie serve a calcolare la misura della prestazione.
Le infermità o lesioni devono essere riconosciute come insuscettibili di miglioramento.
Se fossero invece suscettibili di miglioramento spetterebbe al militare una diversa prestazione, ovvero un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni.
Questo assegno potrà poi convertirsi in pensione di privilegio a seguito di successive verifiche mediche secondo le regole previste dall’art. 65 del DPR n. 1092/1973.
Presupposto 3: Causa di servizio
Le infermità o lesioni devono inoltre essere riconosciute come dipendenti da causa di servizio (clicca qui per saperne di più), ovvero dovute in tutto od in parte all’espletamento della prestazione lavorativa.
La causa di servizio può essere accertata – dopo apposita istanza corredata da accertamenti sanitari – sia nel corso del rapporto lavorativo, sia quando questo sia cessato, ma, in quest’ultimo caso, l’istanza deve essere presentata entro 5 anni dal congedo od entro 10 anni nel caso in cui la patologia sia il parkinsonismo.
È però possibile che il militare già in congedo non sia venuto a conoscenza di aver contratto una patologia durante il servizio, perché questa si è manifestata dopo. È il caso, ad esempio, di patologie c.d. lungo latenti, che vengono percepite anche molti anni dopo averle contratte. In questo caso, il termie di 5 anni decorre dal momento in cui il militare è venuto a conoscenza della patologia (vd. Corte costituzionale, sentenza 30 luglio – 1 agosto 2008, n. 323), circostanza che dovrà comunque essere certificata con documentazione sanitaria allegata alla domanda.
Laddove fossero scaduti i termini per chiedere l’accertamento della causa di servizio, la domanda di pensione privilegiata non sarebbe ammissibile.
Istanza per la pensione di privilegio
La domanda per la pensione di privilegio deve essere presentata all’INPS attraverso il servizio online dedicato oppure tramite enti di patronato e intermediari a ciò abilitati.
Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto, con allegazione della relativa documentazione sanitaria, e deve essere specificato se è stata già riconosciuta la causa di servizio. Deve inoltre essere allegata la documentazione medica che certifica le infermità.
Quando presentare l’istanza
Se sono rispettati i termini per chiedere la causa di servizio o, comunque, se questa è già stata riconosciuta, l’istanza per la pensione di privilegio può essere presentata senza alcuna scadenza. Tuttavia, il ritardo nell’inoltro della stessa può comportare la perdita di arretrati.
In particolare, bisogna distinguere il caso in cui il militare abbia cessato il proprio servizio a causa delle infermità, dal caso in cui queste ultime non abbiano causato il congedo dell’interessato.
Se il militare è cessato dal servizio a causa delle infermità contratte per l’espletamento del proprio lavoro, il trattamento privilegiato deve essere liquidato d’ufficio, quindi senza che occorra una specifica istanza. Qualora l’Ufficio, ciononostante, non abbia liquidato la pensione di privilegio al militare, il diritto a percepirla decorre comunque dalla data di cessazione dal servizio.
Diverso è il caso nel quale il militare, pur avendo accusato infermità per causa di servizio, non sia stato congedato a causa delle stesse. Ciò avviene quando le patologie o menomazioni riconosciute come collegate all’espletamento del lavoro del militare non sono la causa del suo congedo, essendo questo avvenuto per fatti diversi (es. raggiungimento dei requisiti di pensionamento od altro). In questo caso deve essere il militare a presentare istanza per ottenere la pensione di privilegio. Per non perdere arretrati, la domanda deve essere presentata entro due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (il diritto sorge quando l’istante è cessato dal sevizio o quando ha percepito la patologia). L’istanza è comunque ammissibile anche se presentata dopo i due anni, ma in questo caso il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Se non viene riconosciuta la prestazione
Qualora la prestazione pensionistica non venisse liquidata, è possibile proporre ricorso gerarchico, ovvero un ricorso amministrativo da sottoporre alla stessa amministrazione, e precisamente al Comitato di vigilanza. Il termine per proporre questo ricorso è di 30 giorni dal rigetto. Qualora venisse invece liquidata in misura inferiore al dovuto il termine per proporre il detto ricorso decorre dalla data di ricezione del primo pagamento della prestazione.
Se il ricorso viene rigettato, o comunque se l’amministrazione non risponde entro 90 giorni, può essere proposto il ricorso giudiziario alla Corte dei Conti.
In ogni caso, il militare può anche evitare di proporre il ricorso amministrativo, e proporre direttamente il ricorso alla Corte dei Conti.
Lascia un commento