La domanda per chiedere la causa di servizio.
- Presupposti e benefici del riconoscimento della causa di servizio
- Avvio d’ufficio o procedimento con mod. C.
- Iniziativa a domanda
- Come viene valutata la domanda (accertamento medico)
- Quali fatti vengono valutati (accertamento di fatto)
- Quando va presentata la domanda
- Come compilare la domanda
- Quali sono le infermità che danno diritto al riconoscimento dell’equo indennizzo
Presupposto della causa di servizio è che il dipendente abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o di lesioni preesistenti, oppure sia deceduto per fatti dipendenti dal servizio (art. 2 DPR n. 461/2001).
Il riconoscimento della causa di servizio dà la possibilità di ottenere l’equo indennizzo, se la lesione o patologia rientra tra quelle elencate nelle tabella A e B del D.P.R. n. 834/1981, o nella tabella F1 annessa al D.P.R. n. 915/1978, nonchè, al momento del congedo, dà il diritto di ottenere la pensione di privilegio. Le infermità od i decessi conseguenti a causa di servizio possono poi dar luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici.
Il D.lvo n. 66/2010 prevede poi al capo IV – dall’art. 1895 ai seguenti – delle norme specifiche che istituiscono singoli benefici per gli appartenenti al settore militare, tra i quali una speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio (art. 1895 COM) ed una speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio (art. 1896 COM).
Vi sono inoltre singole disposizioni che, al riconoscimento della causa di servizio, conferiscono ulteriori benefici:
Il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio può essere iniziato dall’Amministrazione quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni od infermità per certa o presunta ragione di servizio o quando un fatto traumatico avvenuto in servizio abbia cagionato la morte del dipendente.
Bisogna però tener sempre distinto l’accertamento della causa di servizio dalla domanda di equo indennizzo, perché, in caso di avvio d’ufficio verrà accertata soltanto la dipendenza dell’infemità dal servizio, ma non verrà istruita d’ufficio la domanda di equo indennizzo, che può essere avviata solo su richiesta dell’interessato.
In caso di lesioni traumatiche in servizio e conseguente ricovero presso una struttura del SSN od una struttura sanitaria militare di cui all’art. 195 COM, l’Amministrazione adotta una procedura semplificata regolata dall’art. 1880 COM, tramite la compliazione del c.d. modello C. In questo caso non si proununcia il Comitato di verifica per le cause di servizio, ma è il Direttore della struttura sanitaria ad accertare la dipendenza da causa di servizio.
Se non ricorrono i casi di avvio d’ufficio, o se comunque l’Amministrazione non avvia il procedimento, si segue la procedura ordinaria, che deve essere attivata su domanda dell’interessato. Per non perdere alcuni importanti benefici è necessario presentare la domanda entro sei mesi dall’infermità (per saperne di più vai al paragrafo relativo ai termini di presentazione).
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio o Comando presso il quale l’interessato presta servizio, oppure, se in quiescenza, all’INPS.
La domanda viene poi trasmessa alla Commissione territorialmente competente ed il responsabile dell’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi dei fatti che hanno dato luogo all’infermità produce un rapporto informativo sulle attività di servizio svolte dall’interessato.
La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, effettua la visita, della data della quale l’interessato deve essere avvertito almeno dieci giorni prima. E’ possibile farsi assistere da un proprio medico di fiducia, facoltà che è buona norma sfruttare.
L’art. 198 C.O.M. prevede che se il giono fissato per la visita, per giustificato motivo, il medico designato dal dipendente od il dipendente stesso non sono disponibili è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
Se ne ricorre l’esigenza, è possibile chiedere la visita domiciliare.
In caso di assenza non giustificata del dipendente, la C.M.O. restituisce gli atti all’Amministrazione e non procede alla visita.
La domanda deve essere valutata da due organi, il Comitato di verifica e la CMO.
La C.M.O. compie dunque gli accertamenti sanitari. Questi non possono essere contestati dal punto di vista medico-legale. Il giudizio della C.M.O. è uno di quegli atti (endoprocedimentali) amministrativi per i quali la legge riconosce all’organo una discrezionalità tecnica. Ciò significa che neanche il Giudice può entrare nel merito per correggere le valutazioni mediche espresse dalla C.M.O. Per questa ragione i Giudici amministrativi sono soliti non ammettere una C.T.U. medico-legale per valutare la correttezza del giudizio medico espresso dalla C.M.O. che – a tal riguardo – è dotata di una competenza specifica ed esclusiva per legge.
Una volta emessa la diagnosi, il Comitato acquisisce il giudizio espresso dalla C.M.O. ed accerta l’esistenza del nesso di causalità o di dipendenza dell’infermità al servizio. Anche tale giudizio non può essere contestato davanti al Giudice Amministrativo se non sotto determinati profili.
In particolare, le valutazioni sono sindacabili in sede giurisdizionale per:
- vizi del procedimento
- macroscopici travisamenti di fatti
- illogicità o incongruenze delle conclusioni
- manifesti vizi di irrazionalità, erroneità o incongruenze o erronea valutazione dei presupposti
Il giudizio amministrativo deve limitarsi, in questi ambiti, alla valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto, la cui mancanza può rilevare sotto il profilo del difetto di istruttoria o di motivazione ma, di norma, non può mai estendersi ai contenuti sul merito delle valutazioni medico-legali dell’Amministrazione (cfr. Consiglio Stato sez. V 14 aprile 2008 n. 1693; Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2007 n. 2636; 10 luglio 2007 n. 3911; 14 maggio 2007 n. 2395; 11 maggio 2007 n. 2323; Consiglio di Stato sez. IV 15 marzo 2012 n. 1448).
Bisogna tener presente come i fatti lesivi possano essere collegati al servizio e, quindi, quandotra questi vi è un nesso causale.
Quando vi è il nesso di dipendenza dai fatti di servizio. Sono fatti dipendenti dal servizio quelli prodotti “in maniera determinante ed efficiente dall’attività di servizio“ (Cons. Stato, Sez. II, 05/09/2023, n. 8169), bisogna quindi dimostrare che lo stato patologico non si sarebbe presentato se il dipendente non si fosse trovato adibito al servizio prestato o, comunque, bisogna dimostrare che le mansioni svolte, pur non essendo causa diretta del danno, hanno contribuito in modo efficiente e determinante all’insorgere della malattia.
Quali sono i fatti di servizio determinanti. I fatti che possono dar luogo al riconoscimento della causa di servizio sono descritti dalla giurisprudenza e, tra le tante, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4009/2022, che individua:
– i fatti per i quali, il danno è direttamente collegabile all’evento di servizio, e ciò soprattutto in caso di lesione traumatica, ad es. frattura di un arto durante un servizio di ordine pubblico
– i fatti concausali quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno contribuito in modo efficiente e determinante all’insorgere della malattia.
I fatti che hanno causato lo stato invalidante devono essere eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro e gravosi per intensità e durata; non rilevano invece i normali disagi, le fatiche ed i momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 21/08/2023, n. 7887).
La logica che fa riconoscere la causa di servizio è quella di compensare con un beneficio economico la lesione della salute che il dipendente abbia subìto per essere stato sottoposto ad un evento o ad un ciclo di lavoro insolito, al quale non tutti vengono nella norma sottoposti. La giurisprudenza precisa che lo stress ”per assumere rilevanza come causa di servizio, deve essere suscettibile di misurazione oggettiva e non meramente soggettiva” (Consiglio di Stato n. 4009/2022; Cons. giust. amm. Sicilia, 24/06/2019, n. 582). Il carico di lavoro deve essere obiettivamente pesante, ovvero deve esserlo per chiunque, non solo per il singolo interessato.
Quali sono i fatti di servizio non determinanti. Lo stress o la fatica normalmente insiti nel lavoro delle forze dell’ordine non sono circostanze insolite, ma riguardano tutto il personale, sicché carichi di lavoro normali, non eccedenti l’ordinaria gravosità, non possono essere indennizzati. Ciò per esempio vale come parametro per le patologie cardiovascolari per le quali la giurisprudenza è solita valutare se l’insorgenza delle stesse sia causata da un periodo di lavoro particolarmente stressante dal punto di vista sia fisico che psichico (cfr. TAR Puglia – Bari – Sez. II 14/11/2007 n. 2716; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, Sentenza, 08/05/2009, n. 4956 T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, Sentenza, 10/03/2008, n. 326).
La domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento (art. 2 D.P.R. n. 461/2001).
Il termine di sei mesi comincia a decorrere da quando l’interessato diventa consapevole che la patologia può dipendere da causa di servizio (Cons. Stato, Sez. III, 11/07/2022, n. 5796). Così, ad esempio, nel caso in cui il dipendente abbia riportato la frattura di un arto durante un servizio di ordine pubblico, questi può rendersi conto immediatamente della correlazione tra patologia e servizio e quindi i sei mesi decorreranno dall’evento stesso. Nel caso invece in cui il dipendente contragga una patologia tumorale per esposizione ad ambienti contaminati, potrà rendersi conto del collegamento tra l’esposizione stessa e la patologia solo quando questa gli venga diagnostica, circostanza che può avvenire anche dopo anni dall’evento, e quindi solo da allora cominceranno a decorrere i detti sei mesi.
In caso di infermità ad andamento evolutivo, che si stabilizzano cioè solo ad un certo grado di gravità col decorso del tempo, il termine di sei mesi decorre dalla conoscenza della stabilizzazione e della permanenza della gravità (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, 20/05/2022, n. 6565).
Se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza, non possono essere erogati i benefici economici conseguenti al riconoscimento della causa di servizio (equo indennizzo etc). Possono essere invece erogati i benefici successivi al congedo.
Ciò significa che se la domanda venisse presentata dopo la scadenza dei sei mesi, l’accoglimento della stessa, pur non dando la possibilità di ottenere l’equo indennizzo od altri benefici economici, varrebbe comunque per ottenere – una volta cessato il servizio – la pensione di privilegio.
Per ottenere la pensione di privilegio – infatti- è necessario che sia stata accertata la causa di servizio, e che può essere chiesto entro cinque anni dalla data del congedo (art. 169 D.P.R. 1092/1973) o dalla data di insorgenza della patologia se questa si è verificata successivamente (Corte costituzionale, sentenza del 06/08/2008, n. 33). (clicca qui per i presupposti della pensione di privilegio).
Nell’istanza devono essere indicati
- la natura dell’infermità o lesione
- i fatti di servizio che vi hanno concorso
- ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.
Devono quindi essere specificate le patologie o le lesioni subite, spiegando quali fatti di servizio le avrebbero causate, se si tratta di lesioni da causa traumatica, da causa diretta, o da concausa.
La descrizione deve opportunamente essere integrata con apposita documentazione, che comprovi i fatti di servizio, quindi rapporti, verbali di intervento, disposizioni impartite etc. Devono poi essere descritte le conseguenze sulla propria salute, documentando quanto descritto con la certificazione medica in proprio possesso.
In pratica devono essere valutate circostanze di fatto e condizioni sanitarie.
Nella domanda vanno quindi elencate le patologie o lesioni, accompagnando la descrizione con certificazione medica. In occasione della visita – come abbiamo già precisato – è opportuno che vi sia un proprio medico di fiducia, proprio per illustrare alla Commissione le infermità, chiarendo, se del caso, meglio dell’istante, gli aspetti sanitari da esaminare. Una relazione medico-legale scritta può altresì essere utile per meglio valutare gli aspetti legati al nesso causale. Nel procedimento amministrativo e nel processo giudiziario per l’accertamento della causa di servizio spesso la prima visita è l’unica fase nella quale vengono esaminate le condizioni mediche dal punto di vista scientifico. Dopo che la CMO ha espresso le proprie valutazioni, infatti, solo in determinati casi è possibile integrare detti accertamenti medico-legali, considerato quanto già detto in merito alla non contestabilità in giudizio degli accertamenti medico-legali della CMO.
Abbiamo visto anche quali siano i fatti rilevanti ai fini della causa di servizio.
Le circostanze di fatto non sono di certo secondarie. Queste devono essere indicate, in maniera precisa, dall’interessato e devono altresì risultare dai rapporti informativi prodotti dall’Ufficio presso il quale l’interessato presta servizio o prestava servizio al momento dei fatti lesivi.
Quali circostanze bisogna indicare.
- Esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulano dal suo normale svolgimento.
In primo luogo “grava sul richiedente il riconoscimento della dipendenza l’onere di dimostrare, sulla base di specifiche allegazioni, l’esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulano dal suo normale svolgimento, attraverso l’indicazione di episodi o accadimenti inerenti alla prestazione lavorativa suscettibili di contribuire in maniera efficiente e preponderante sull’insorgenza della malattia“(T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 18/01/2022, n. 568).
Pertanto, se l’infermità è causata da un particolare carico di lavoro che esula dal normale è bene specificarlo chiaramente, indicando quali fatti ed eventi siano stati eccedenti l’ordinario, rispetto ad inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress cui tutti i colleghi sono normalmente preposti.
E’ opportuno inoltre allegare ogni documento in proprio possesso che riguardi l’espletamento del servizio nel periodo (rapporti, verbali di intervento, disposizioni di servizio)
- Il collegamento tra l’infermità ed il servizio prestato.
Abbiamo anche detto di come il servizio prestato debba essere causa o concausa del danno alla salute. Bisogna quindi evidenziare perché lo stato patologico non si sarebbe presentato se il dipendente non si fosse trovato adibito al servizio prestato. In questo senso è utile allegare, come detto, una consulenza medico-legale.
Uno dei benefici conseguenti al riconoscimento della causa di servizio è l’equo indennizzo, un’indennità che viene elargita una tantum a favore di chi abbia subito determinate lesioni conseguenti a causa di servizio.
E’ bene ribadire che la domanda di equo indennizzo deve essere avviata su richiesta dell’interessato. Quindi anche laddove venga chiesto l’accertamento della causa di servzio, ciò non attiva alcuna procedura per il riconoscimento dell’equo indennizzo. Quest’ultima prestazione deve quindi essere chiesta contestualmente alla domanda per la causa di servizio o separatamente, ma deve sempre essere chiesta espressamente.
Non tutte le lesioni od infermità derivanti da causa di servizio danno diritto all’equo indennizzo, ma solo quelle contenute nella Tabella A e nella Tabella B allegate al DPR n. 834/1981.
La Tabella A elenca 8 categorie, dalla più grave alla meno grave. In ogni categoria sono elencate specifiche patologie. La Tabella B contiene l’elencazione di lesioni od infermità di minore entità.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle due tabelle possono essere indennizzate quando vengono ritenute equivalenti alle patologie di cui alle tabelle A e B. L’elencazione delle tabelle A e B ha infatti carattere indicativo come confermato dalla recente sentenza del Cons. Stato, Sez. II, del 22/06/2022, n. 5134
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